Con la circolare n. 45 del 30 novembre 2016 – in allegato - l'Inail fornisce chiarimenti in merito all'accesso ai dati contenuti nel “Cruscotto infortuni” da parte dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (aziendali e territoriali).
La circolare precisa che - alla luce del comma 1 lett. e) dell’articolo 50 del d.lgs. 81/08, letto in combinato disposto con il comma 2 del medesimo articolo – i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) non risultano inclusi tra i destinatari ammessi alla consultazione diretta dell’applicativo informatico Cruscotto Infortuni, creato dall’Istituto per finalità gestionali e rivolto essenzialmente agli organi preposti all’attività di vigilanza, come espressamente precisato con la circolare 92/2015.
“Ciò non toglie – chiarisce l'Inail - il diritto degli Rls di ricevere per il tramite dei datori di lavoro le informazioni e i dati sugli infortuni e le malattie professionali.”
Pertanto, sui datori di lavoro grava “l’obbligo di favorire la fruibilità delle predette informazioni da parte degli Rls, a esempio mediante visualizzazione o stampa di copia delle schermate dell’applicativo, come peraltro già avveniva con l’abrogato Registro cartaceo.”