La legge non attribuisce al committente il compito di verifiche solo "formali", ma di eseguire controlli sostanziali ed incisivi su tutto quanto riguarda i temi della prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela della salute del lavoratore, e di accertarsi che i coordinatori per la sicurezza adempiano ai loro obblighi.
Lo ha ribadito la Cassazione penale con la sentenza n. 14012/2015 depositata il 2 aprile, nella quale si ricorda che l'articolo 93 del Testo Unico 81/2008 esonera il committente "limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori" e quindi l'insufficienza della mera nomina del responsabile dei lavori senza specificazione delle competenze affidategli.
OBBLIGO DI VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DA PARTE DEI COORDINATORI. Invero, il Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 6, comma 2, come sostituito dal Decreto Legislativo n. 528 del 1999, articolo 6, prevede che "La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, comma l, e articolo 5, comma l, lettera a)". Il legislatore, dunque, nella delicata materia della sicurezza dei cantieri e della tutela della salute dei lavoratori, ha ritenuto, oltre che di delineare specificamente gli obblighi del committente - che è il soggetto nel cui interesse sono eseguiti i lavori - e del responsabile dei lavori, anche di ampliarne il contenuto, prevedendo a carico degli stessi un obbligo di verifica dell'adempimento, da parte dei coordinatori, degli obblighi su loro incombenti, come quello consistente, non solo nell'assicurare ma anche nel verificare il rispetto, da parte delle imprese esecutrici e del lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché la corretta applicazione delle procedure di lavoro.
La Cassazione dunque osserva che il legislatore, con la norma richiamata, “ha inteso rafforzare la tutela dei lavoratori rispetto ai rischi cui essi sono esposti nell’esecuzione dei lavori, prevedendo, in capo ai committenti ed ai responsabili dei lavori, una posizione di garanzia particolarmente ampia dovendo essi, sia pure con modalità diverse rispetto a datori di lavoro, dirigenti e preposti, prendersi cura della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, garantendo, in caso di inadempienza del predetti soggetti, l’osservanza delle condizioni di sicurezza previste dalla legge”.