Sulla G.U. n.266 del 14 novembre 2015 è stato pubblicato il decreto 16 settembre 2015 con il quale il Ministero del Lavoro stabilisce le modalità e i criteri secondo i quali devono essere stipulate le convenzioni per lo svolgimento, da parte degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, delle attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati.
Le attività rientranti nell'ambito delle professioni di cui all'art. 2229 del codice civile possono essere svolte esclusivamente dagli iscritti negli appositi albi o elenchi.
Le convenzioni di cui all'art. 10, comma 2, della legge n. 152 del 2001, sono improntate ai principi di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento.
Le convenzioni indicano i soggetti stipulanti, i loro ruoli, la tipologia delle attività oggetto di convenzione, i tempi, le modalità di esecuzione, i livelli di responsabilità e di garanzia nella realizzazione delle relative prestazioni, nonché ogni altro elemento preventivamente concordato.
Le convenzioni indicano le tariffe sulla base delle quali sono svolte le attività.
Le convenzioni stipulate sono trasmesse, a cura dell'Istituto di patronato, entro trenta giorni dalla data di stipula alla Direzione territoriale del lavoro competente. Le convenzioni stipulate con enti pubblici ed enti privati sono pubblicate nei siti internet degli Istituti di patronato e di assistenza sociale.