Sentenze

Sicurezza sul lavoro, la Cassazione sul DUVRI

Nella valutazione del rischio si deve tener conto anche della ditta terza

lunedì 16 febbraio 2015 - Redazione Build News

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In materia di valutazione del rischio di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 81/2008, il datore di lavoro committente deve tener conto della presenza di ditte o di lavoratori autonomi terzi operanti all'interno dell'ambiente di lavoro in concomitanza dell'espletamento dei lavori affidati in appalto.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 5857/2015 depositata il 9 febbraio. 

AFFIDAMENTO DI UN APPALTO INTERNO. La suprema Corte ha messo in evidenza che “il primo elemento da prendere in esame è la previsione dell'art. 26 d.lgs. n. 81/2008, per la quale il datore di lavoro che affida un appalto cd. interno deve fornire agli appaltatori «dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività». Vi sono quindi nella norma riferimenti all'intero ambiente di lavoro e all'intera attività del datore di lavoro committente. Se ne ricava che l'obbligo informativo non riguarda soltanto l'organizzazione facente capo al datore di lavoro committente ma ogni fattore di rischio presente nell'ambiente di lavoro entro il quale l'appaltatore si troverà ad operare”.

Di conseguenza, osserva la Cassazione, “ove l'ambiente di lavoro entro il quale l'appaltatore dovrà eseguire la prestazione concordata preveda la presenza di una terza compagine - ad esempio un lavoratore autonomo al quale sia affidato un diverso appalto interno o lavori edili - dovranno essere valutati e regolati i rischi che da quella presenza derivano”.

Secondo la suprema Corte “sarebbe irragionevole ritenere che possa essere ignorato un fattore di rischio persino più elevato rispetto a quello determinato dalla compresenza delle organizzazioni del datore di lavoro committente e dell'appaltatore; entrambi, infatti, hanno conoscenza della propria organizzazione e possibilità di conoscere dell'altrui, mentre della ditta estranea all'appalto non è nota che la presenza”.

SI DEVE TENER CONTO ANCHE DELLA DITTA TERZA. In proposito, la Cassazione nota che l'art. 26 citato non impone alle parti dell'appalto - e segnatamente al datore di lavoro committente - di adempiere agli obblighi informativi, cooperativi e coordinativi anche nei confronti della ditta terza, comunque interferente. “Ma ciò – osserva la Corte - può valere quale conferma del fatto che di questa si deve tener conto nella valutazione prevista dall'art. 26, avendo il legislatore ritenuto che tanto sia sufficiente a fronteggiare il rischio derivante dalla sua presenza nel luogo di lavoro, anche in considerazione - sì può ipotizzare - del coinvolgimento della medesima in un diverso processo valutativo (eventualmente quello previsto dagli artt. 88 e ss.)”.

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