La Regione Lombardia, con il D.d.s. 25 marzo 2020 - n. 3784, ha annullato il decreto del 16 marzo 2020 n. 3419 «Disposizioni urgenti per favorire l’invio del siero di latte tal quale o concentrato presso gli impianti di produzione biogas agli impianti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387» e il decreto n. 3741 del 24 marzo 2020 «Modifica del decreto dirigenziale del 16 marzo 2020 n.3419 disposizioni urgenti per favorire l’invio del siero di latte tal quale o concentrato presso gli impianti di produzione biogas agli impianti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387».
Entrambi i decreti annullati sono stati emanati al fine di favorire il riuso del siero di latte presso gli impianti di produzione biogas autorizzati ai sensi del d.lgs. 387/2003 alla luce della situazione di oggettiva difficoltà in cui l’emergenza Covid 19 ha portato la filiera lattiero-casearia, considerato che il latte è un alimento altamente deperibile, che viene prodotto quotidianamente dalle stalle e che non è possibile limitarne la produzione, se non con interventi graduali.
Con la nota del 23 marzo 2020 n. 10378, il Ministero della Salute – Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la nutrizione, dopo aver ribadito le criticità in cui versa il settore lattiero caseario, ha disposto le seguenti misure straordinarie: «è consentito l’invio di latte e dei derivati della lavorazione, come sottoprodotti, agli impianti di digestione anaerobica conformi al Regolamento (CE) 1069/2009, in deroga alla composizione delle matrici in ingresso ai biodigestori, contenuta nelle singole autorizzazioni e in assenza di impianto di pastorizzazione (se l’autorità competente non ritiene che presentino un rischio di diffusione di una grave malattia trasmissibile all’uomo o agli animali); «Per i biodigestori già operativi ai sensi della normativa ambientale, in considerazione delle sopraggiunte carenze di personale per l’espletamento del sopralluogo, qualora venga richiesto anche il riconoscimento ai sensi dell’art. 24 (g) del Reg. CE 1069/2009, al fine di velocizzare, vista l’urgenza, l’iter autorizzativo, si può procedere a rilasciare il riconoscimento condizionato, rinviando il sopralluogo e l’esame dei manuali nei tre mesi previsti per il rilascio del riconoscimento definitivo (art. 44 del Reg. CE 1069/2009)».
Alla luce della suddetta nota, la Regione Lombardia ha rilevato l’opportunità di annullare i citati decreti “in virtù di approfondimenti giuridici volti a identificare il soggetto competente a emanare le disposizioni oggetto dei medesimi e ciò al fine di evitare effetti pregiudizievoli all’interesse pubblico e alla collettività in generale che un atto illegittimo potrebbe arrecare”.
In allegato il D.d.s. 25 marzo 2020 - n. 3784 della Lombardia
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