“Disposizioni urgenti al fine di favorire il conferimento del siero di latte agli impianti di produzione di biogas alla luce dello stato di emergenza della filiera lattiero caseraria causata dal coronavirus COVID-19”. Questo l'oggetto della deliberazione della Giunta regionale della Lombardia 30 marzo 2020 - n. XI/3021, pubblicata sul Burl Serie Ordinaria n. 14 del 2 aprile 2020.
Ricordiamo che nel precedente provvedimento - D.d.s. 25 marzo 2020 - n. 3784 – la Regione Lombardia aveva annullato i due decreti - n. 3419 del 16 marzo 2020 e n. 3741 del 24 marzo 2020 - emanati al fine di favorire il riuso del siero di latte presso gli impianti di produzione biogas (LEGGI TUTTO).
Con la nuova delibera 30 marzo 2020 - n. XI/3021, la Giunta regionale lombarda ha stabilito:
1) di approvare i seguenti allegati, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:
−− Allegato A « Modulo di comunicazione per conferimento siero di latte in impianti biogas»;
−− Allegato B «Modulo di richiesta nulla osta per inizio attività utilizzo siero di latte pastorizzato in impianti di biogas autorizzati ai sensi del d.lgs. 387/2003»;
−− Allegato C «Modulo di nulla osta per inizio attività utilizzo siero di latte pastorizzato in impianti di biogas autorizzati ai sensi del d.lgs. 387/2003»;
2) al fine di contribuire a limitare gli impatti economici, sociali ed ambientali che l’emergenza Covid-19 ha determinato al settore lattiero caseario:
−− consentire il conferimento di siero derivante dalle lavorazioni lattiero-casearie, nel rispetto di quanto indicato nella nota di Regione Lombardia n.14690 del 27 marzo 2014, agli impianti autorizzati ai sensi del d.lgs. 387/2003 e riconosciuti a sensi al Regolamento (CE) n. 1069/2009, in deroga alla composizione delle matrici in ingresso ai biodigestori contenuta nelle singole autorizzazioni;
−− consentire il conferimento di siero pastorizzato derivante dalle lavorazioni lattiero-casearie, nel rispetto di quanto indicato nella nota di Regione Lombardia n. 14690 del 27 marzo 2014 agli impianti autorizzati ai sensi del d.lgs. 387/2003, che presentino i requisiti previsti dall’allegato V del Reg. (UE) n. 142/2011 oltre che un’adeguata capacità di stoccaggio dei materiali in ingresso e la presenza di sistemi di raccolta di eventuali sversamenti e che abbiano avviato l’iter del riconoscimento condizionato ai sensi del Regolamento n.1069/2009 , in deroga alla composizione delle matrici in ingresso ai biodigestori contenuta nelle singole autorizzazioni;
−− stabilire che, al fine di avviare l’iter condizionato di cui al punto sopra, il Gestore trasmetta al Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale della competente Azienda Territoriale Sanitaria, specifica richiesta secondo il modello di cui in allegato B ed attenda il nulla osta, da redigere secondo il modello di cui in allegato C, da parte del medesimo Dipartimento;
−− stabilire che, in ogni caso, per il conferimento del siero da latte il Gestore dell’impianto dà comunicazione da trasmettere secondo il modello di cui all’allegato A, alla Provincia/Città Metropolitana e al Comune sede dell’impianto;
−− fare salve la potenzialità energetica e le prescrizioni contenute nelle singole autorizzazioni rilasciate ai sensi del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 ivi inclusi i valori limite alle emissioni;
−− precisare che per le modalità operative indicate nel presente provvedimento, il digestato prodotto dagli impianti rientra nella classificazione di «digestato agroindustriale» prevista dall’art. 22, comma 3. del d.m. 25 febbraio 2016, n. 5046, attuato con la d.g.r. 18 luglio 2016, n. X/5418, «Linee guida per la protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE» e con la d.g.r. 2 marzo 2020, n. XI/2893 «Approvazione del Programma d’azione regionale per la protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE – 2020-2023»;
−− stabilire che le presenti disposizioni abbiano validità immediata ed efficacia sino al 31 maggio e che potranno eventualmente essere prorogate sulla base dell’evolversi della situazione emergenziale;
3) di stabilire la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
4) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero della Salute, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
In allegato la Dgr 30 marzo 2020 - n. XI/3021
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