Ultime notizie

Silenzio assenso in materia paesaggistica: la questione all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato

Rimessa dalla terza sezione del Consiglio di Stato per il contrasto giurisprudenziale

venerdì 27 maggio 2016 - Redazione Build News

1_palazzospada_consigliodistato

Con l'ordinanza 17 febbraio 2016, n. 642, la terza sezione del Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza plenaria di Palazzo Spada la questione della perdurante vigenza o meno dell'ipotesi di silenzio assenso prevista dall'art. 13, commi 1 e 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 a seguito dell'entrata in vigore della l. 14 maggio 2005, n. 80, che, nell'innovare l'art. 20, l. 7 agosto 1990, n. 241, ha escluso che l'istituto generale del silenzio assenso possa trovare applicazione in materia di tutela ambientale e paesaggistica.

CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE SUL PUNTO. Nel senso della perdurante vigenza del silenzio assenso si pone l’orientamento espresso dalla sez. VI del Consiglio di Stato con le sentenze n. 6591 del 2008 e n. 3047 del 2014. Secondo tale orientamento la tesi della perdurante operatività del meccanismo del silenzio assenso previsto dall’art. 13 cit. troverebbe conferma nella formulazione letterale dell'art. 20, comma 4, l. n. 241 del 1990, in base al quale "le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale, e paesaggistico e l'ambiente".

La disposizione sarebbe chiara nel riferire l'eccezione solo alle "disposizioni del presente articolo", escludendo pertanto le ipotesi di silenzio assenso previste, anche nell'ambito di procedimenti dello stesso tipo di quelli richiamati, da disposizioni precedenti, come appunto quella di cui all'art. 13, l. n. 394 del 1991. Rispetto a tale ipotesi di silenzio assenso, ad avviso della sez. VI il nuovo testo dell’art. 20, l. n. 241 del 1990 non ha innovato nulla, dal momento che esso, nell’affermare la nuova portata generale dell’istituto e nell’escludere l’applicazione delle sue stesse disposizioni nei soli casi ivi tassativamente individuati, ha inteso semplicemente stabilire la loro inidoneità ad incidere in via automaticamente innovativa, diversamente da quanto invece ivi previsto per la generalità dei procedimenti ad istanza di parte, in materia di atti e procedimenti riguardanti, per quanto qui interessa, l’ambiente, che restano così disciplinati dalle specifiche norme ad essi dedicate.

L'8 GIUGNO ADUNANZA PLENARIA. La questione sarà trattata il prossimo 8 giugno dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.

Idrogeno verde, una soluzione per l'energia del futuro. Ma oggi è ancora troppo caro

L'obiettivo crescita sostenibile è raggiungibile attraverso l'utilizzo dell'idrogeno verde. Ma al momento... Leggi


Bonus elettrodomestici green, spunta il nuovo contributo per rendere la casa più efficiente

Il governo ha allo studio l'introduzione di un nuovo bonus elettrodomestici, che... Leggi

Potrebbe interessarti


Iscriviti alla newsletter di Build News

Rimani aggiornato sulle ultime novità in campo di efficienza energetica e sostenibilità edile

Iscriviti

I più letti sull'argomento


Ultime notizie copertina articolo
Legge di Bilancio 2018: novità su Iva 10% per i beni significativi

La fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve...

Dello stesso autore