Con la risoluzione n. 147/E del 29 novembre 2017, l’Agenzia delle entrate fornisce alcune precisazioni in materia di detrazione per lavori antisismici - sisma bonus - con riferimento all’ipotesi in cui su uno stesso immobile, oltre all’adozione di misure antisismiche, vengano realizzati anche lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria, nonché di riqualificazione energetica.
Tre sono, in particolare, i quesiti sottoposti all’attenzione dell’Amministrazione:
- il sisma bonus “potenziato” (70% o 80%) deve essere necessariamente ripartito in cinque quote annuali o, a scelta del contribuente, può essere fruito nel termine di dieci anni previsto per la detrazione relativa agli interventi di recupero edilizio?
- anche per il sisma bonus vale il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore a esso collegati o correlati?
- qual è il limite di spesa agevolabile?
IL PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Queste, in sintesi, le risposte e le precisazioni fornite dall’Amministrazione.
QUESITO N. 1 – SISMA BONUS “POTENZIATO” E LIMITE TEMPORALE DI RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE. Dal 1º gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche effettuati su abitazioni e su edifici adibiti ad attività produttive, ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) è prevista una detrazione d’imposta nella misura del 50%, fino a un ammontare complessivo delle spese sostenute non superiore a 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi (sisma bonus – articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, Dl 63/2013).
Inoltre, qualora a seguito della realizzazione degli interventi antisismici si determini una diminuzione del rischio sismico, la detrazione spetta nella misura maggiorata del 70%, in caso di diminuzione di una classe di rischio, o dell’80%, in caso di diminuzione di due classi di rischio (sisma bonus potenziato - comma 1-quater).
Dopo aver richiamato la normativa di riferimento, l’Agenzia delle entrate chiarisce, in particolare, che in materia di sisma bonus potenziato non è prevista la possibilità di scegliere il numero di rate in cui ripartire la detrazione. Ne consegue che il contribuente, se decide di avvalersi della maggiore detrazione del 70% (o dell’80%), è tenuto necessariamente a ripartire la detrazione in cinque rate.
In ogni caso, sottolinea ancora l’Agenzia, è comunque possibile scegliere di avvalersi della detrazione “base” del 50%, da ripartire in dieci rate di pari importo, prevista per l’adozione di misure antisismiche in quanto si tratta pur sempre di lavori rientranti nel novero di quelli che danno diritto all’agevolazione connessa al recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, Tuir).
QUESITO N. 2 – INTERVENTI ANTISISMICI E SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA. In merito al secondo dubbio avanzato dall’istante, l’Agenzia ritiene che anche agli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche sia applicabile il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore a esso collegati o correlati. Pertanto, la detrazione prevista per gli interventi antisismici (anche nelle misure potenziate del 70% e dell’80%) può essere applicata pure alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati in dipendenza e a completamento dell’intervento principale finalizzato alla messa in sicurezza statica e all’adozione di misure antisismiche.
QUESITO N. 3 – LIMITE DI SPESA AGEVOLABILE. Infine, con riferimento al quesito relativo al limite di spesa agevolabile nel caso di esecuzione su uno stesso edificio di interventi antisismici, di interventi di manutenzione straordinaria e di interventi di riqualificazione energetica, l’Agenzia chiarisce che il limite di 96mila euro previsto dall’articolo 16-bis, Tuir, è unico in quanto riferito all’immobile.
Ne consegue che per gli interventi di consolidamento antisismico per i quali si può usufruire del sisma bonus, anche potenziato (articolo 16, DL 63/2013) non è possibile beneficiare di un autonomo limite di spesa in quanto tale norma non individua una nuova categoria di interventi agevolabili, ma rinvia alla lettera i) dello stesso articolo 16-bis. Anche in tal caso, inoltre, opera la regola in base alla quale, nell’ipotesi in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, per la determinazione del limite massimo delle spese agevolabili si deve tener conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi.
Il limite di spesa dei 96mila euro, invece, non opera per gli interventi di riqualificazione energetica (riqualificazione globale dell’edificio) o, in alternativa, per gli interventi su strutture opache e infissi e per quelli di sostituzione impianti termici, per i quali è possibile beneficiare della detrazione del 65% nei limiti specificamente stabiliti dalla relativa disciplina. (fonte: Fisco Oggi.it)