Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, Vasco Errani, ha emanato l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 recante “Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”.
L'ordinanza concede contributi per il ripristino con miglioramento sismico di interi edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, aventi destinazione d’uso abitativo ed eventualmente comprendenti anche unità immobiliari a destinazione produttiva (industriale, commerciale, artigianale, agricola, uffici, servizi), dichiarati inagibili con ordinanza comunale.
Le domande di contributo per i suddetti interventi sono presentate dai soggetti legittimati agli Uffici speciali per la ricostruzione entro il 31 dicembre 2017 mediante la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario straordinario ovvero, in assenza di tale procedura, a mezzo PEC.
Per interventi “di miglioramento sismico” si intendono quelli che riguardano edifici appartenenti alla Classe d'uso II e classificati con “livello operativo” L1, L2 ed L3, come definito nella Tabella 6 dell’Allegato 1 alla presente ordinanza, indicati al § 8.4.2 delle Norme Tecniche sulle Costruzioni approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008 e finalizzati a raggiungere una capacità di resistenza alle azioni sismiche ricompresa entro i valori minimi e massimi del 60% ed 80% di quelli previsti per le nuove costruzioni, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016. Per gli edifici dichiarati di interesse culturale, ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”), fermo restando l’obiettivo del conseguimento della massima sicurezza possibile compatibilmente con l’interesse culturale dell’edificio, il raggiungimento del livello compreso tra il 60% e l’80% non ha valore cogente, potendo per essi riferirsi alle indicazioni contenute nel d.P.C.M. del 9 febbraio 2011 (“Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008”).
Per interventi ”di ricostruzione” si intendono quelli che riguardano edifici classificati con “livello operativo” L4, come definito nella Tabella 6 dell’Allegato n. 1 alla presente ordinanza e che consistono nella ricostruzione di edifici crollati o, nei casi di effettiva necessità, nella demolizione completa e nella ricostruzione di quelli parzialmente crollati o interessati da danni gravissimi estesi a tutte le strutture oppure nell’adeguamento sismico ai sensi della Norme Tecniche sulle Costruzioni del 14 gennaio 2008.
MODIFICATE ORDINANZE PRECEDENTI. Il Commissario Errani ha emanato anche l'ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017 recante “Modifiche all’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, all’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 ed all’ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017”.
L’aggiornamento di tali precedenti ordinanze si rende necessario in considerazione: a) dell’avvenuta costituzione degli Uffici Speciali per la ricostruzione di cui all’articolo 3 del decreto legge n. 189 del 2016, dell’Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016 e dell’Elenco speciale di cui all’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016; b) delle modifiche apportate dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 al decreto legge n. 189 del 2016; c) delle ulteriori modifiche apportate dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 al decreto legge n. 189 del 2016, come convertito; d) della necessità di procedere ad una modifica dell’organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario, finalizzata ad accrescerne la funzionalità e l’efficienza.
In allegato le ordinanze n. 19/2017 e n. 20/2017