Con il provvedimento del 31 maggio 2017 – clicca qui – l'Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati a favore di imprenditori, lavoratori autonomi ed esercenti attività agricole, operanti nelle zone colpite dal terremoto.
Lo scorso mese di febbraio, ricorda la rivista telematica FiscoOggi, a causa del perdurare della situazione di criticità e dello stato di emergenza è stato emanato il decreto-legge 8/2017 (convertito, con modificazioni, dalla legge 45/2017), che ha dettato nuovi interventi urgenti a beneficio dei territori del centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
Tra le misure di favore, il legislatore (nell’articolo 11, commi 3 e 4) ha previsto per i titolari di reddito d’impresa, di lavoro autonomo e gli esercenti attività agricole la possibilità di chiedere un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, per il pagamento:
- dei tributi sospesi (a tal proposito, si ricorda che l’articolo 48 del Dl 189/2016 ha disposto la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi a favore delle popolazioni terremotate)
- dei tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre al 31 dicembre 2017
- dei tributi dovuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.
Nei primi due casi, il finanziamento deve essere erogato entro il 30 novembre 2017, mentre nell’ultima ipotesi lo stesso va erogato entro il 20 novembre 2018.
Inoltre, è previsto che per gli interessi relativi ai finanziamenti erogati e per le spese strettamente necessarie alla loro gestione è corrisposto ai soggetti finanziatori un credito d’imposta in misura pari all’importo relativo agli interessi e alle spese medesimi.
La quota capitale, invece, è restituita dai soggetti beneficiari del finanziamento, di cui ai ricordati commi 3 e 4 dell’articolo 11, rispettivamente a partire dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021 in cinque anni. Il piano di ammortamento è definito nel contratto di finanziamento e prevede che gli interessi e le spese dovuti siano riconosciuti con riferimento al 31 dicembre 2018.
Dalla lettura delle suindicate disposizioni – evidenzia la rivista FiscoOggi - si evince che il meccanismo ideato dal legislatore si articola in due momenti: il finanziamento erogato da un istituto di credito a favore di uno dei soggetti ammessi al beneficio e il riconoscimento a favore del finanziatore di un credito d’imposta, il cui importo corrisponde all’ammontare degli interessi e delle spese relative al mutuo.
Con particolare riguardo al credito d’imposta, il legislatore ha previsto che esso può essere utilizzato in compensazione (senza applicazione dei limiti quantitativi previsti dalla legge) ovvero ceduto in base alla disciplina della cessione delle eccedenze nell’ambito dei gruppi societari (articolo 43-ter, Dpr 602/1973).
IL PROVVEDIMENTO DEL 31 MAGGIO 2017. In capo ai soggetti finanziatori, peraltro, il legislatore ha posto specifici obblighi di comunicazione. Essi, infatti, per consentire il monitoraggio delle modalità di utilizzo e di restituzione dei finanziamenti agevolati, sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate le informazioni relative ai mutui erogati e i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione a ruolo, con gli interessi di mora.
Il provvedimento in esame, quindi, approva le specifiche tecniche per consentire la trasmissione telematica di tali informazioni, indicando anche i termini entro cui procedere alla comunicazione.
In particolare:
- i dati relativi ai finanziamenti erogati per il pagamento dei tributi sospesi (ex articolo 48 Dl 189/2016) e per il pagamento dei tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre al 31 dicembre 2017 devono essere trasmessi entro il 30 aprile 2018;
- i dati relativi ai finanziamenti erogati per il pagamento dei tributi dovuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 devono essere trasmessi entro il 30 aprile 2019;
- i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, (nonché i relativi importi) devono essere trasmessi entro la fine del mese successivo a ciascun semestre solare del periodo di ammortamento, ovvero di quello in cui si verifica l’evento da comunicare.
Infine, il provvedimento, con l’obiettivo di favorirne la tempestiva fruizione, stabilisce che il credito d’imposta riconosciuto ai soggetti finanziatori può essere recuperato anche mediante cessione ai sensi dell’articolo 1260 c.c.. In tal caso, il credito ceduto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del cessionario relativa al periodo d’imposta in cui avviene la cessione.