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Sisma, firmato il protocollo di intesa Anac-Protezione Civile-Regioni

Sugli appalti la vigilanza speciale dell'Autorità anticorruzione in deroga al nuovo Codice Appalti

giovedì 27 ottobre 2016 - Redazione Build News

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E’ stato firmato ieri presso la sede dell’Autorità anticorruzione (Anac) il Protocollo di intesa, monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza conseguenti al terremoto dell’Italia centrale del 24 agosto scorso.

Hanno siglato l’accordo – IN ALLEGATO - Fabrizio Curcio, Capo del Dipartimento della protezione Civile, Luciano d’Alfonso, Presidente della Regione Abruzzo, Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio, Luca Ceriscioli, Presidente della Regione Marche, Catiuscia Marini, Presidente della Regione Umbria, Raffaele Cantone, Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Alla conferenza stampa ha partecipato Vasco Errani, Commissario straordinario del Governo per la Ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni interessate dal sisma.

VIGILANZA SPECIALE DELL'AUTORITÀ SUGLI APPALTI IN DEROGA AL NUOVO CODICE. Con il protocollo le parti si impegnano a collaborare per l’espletamento, da parte dell’Anac, dell’attività di vigilanza collaborativa attraverso verifiche preventive da effettuarsi, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento di vigilanza dell’Autorità, sugli atti connessi alle procedure di affidamento relative agli interventi posti in essere dai soggetti attuatori competenti e da quelli all’uopo individuati allo scopo di fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi a seguito del sisma del 24 agosto 2016, nell’ambito dell’attività generale di coordinamento assicurata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile mediante la Dicomac, nonché per agevolare lo svolgimento delle attività di controllo, anche - ove previsto - successivo, sugli interventi eseguiti con le procedure di cui all’art.163 del decreto legislativo n. 50/2016 ovvero ricorrendo alle disposizioni contenute nell’art. 5 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 e nell’articolo 5 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016.

L’Autorità disporrà verifiche sui procedimenti che il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria segnaleranno, in quanto ritenuti di elevato importo o di particolare rilevanza o complessità.

Il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria si impegnano ad impartire indicazioni affinché:

- nei procedimenti relativi agli interventi posti in essere allo scopo di fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi a seguito del sisma del 24 agosto 2016, siano inserite clausole e condizioni che agevolino lo svolgimento dei controlli nonché sia richiamato espressamente il presente Protocollo, anche al fine di consentire l’espletamento dell’attività di vigilanza collaborativa attraverso verifiche preventive da effettuarsi, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di vigilanza dell’Autorità;

- venga previsto l’inserimento della seguente clausola nella documentazione di gara e/o contrattuale relativamente a ciascun affidamento posto in essere: <>.

Il Dipartimento della Protezione Civile e l’Autorità si impegnano, con il concorso delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, a raccogliere, condividere ed elaborare elementi, esperienze e migliori pratiche utili per la definizione di linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri strumenti di regolazione flessibile, a garanzia della promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti chiamate ad operare in situazioni di emergenza di cui alla legge n. 225/1992.

Il Dipartimento della Protezione Civile e l’Autorità si impegnano, altresì, a condividere ed elaborare gli elementi e le esperienze derivanti dalla situazione di emergenza in atto ai fini dell’elaborazione dei provvedimenti attuativi del disegno di legge-delega in materia di protezione civile, attualmente all’esame del Senato della Repubblica, per quanto riguarda gli aspetti connessi con la gestione amministrativa delle situazioni di emergenza.

PROCEDIMENTO DI VERIFICA PREVENTIVA E IN ESECUZIONE. Per i procedimenti di elevato importo o di particolare rilevanza o complessità, formano oggetto di verifica preventiva i seguenti documenti:

a) determinazione a contrarre;

b) atti della procedura di affidamento:

- bandi di gara o lettere di invito nel caso di procedura negoziata o inviti a presentare offerta nel caso di procedura ristretta;

- disciplinari di gara;

- capitolati;

- schemi di contratto;

- provvedimenti di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;

- elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura;

- verbali di gara, ivi inclusi i verbali del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;

- provvedimenti di aggiudicazione.

L’Autorità si riserva comunque la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell’attività collaborativa.

Il procedimento di verifica preventiva si svolgerà secondo modalità e termini temporali il più possibile celeri e comunque coerenti con il fine di assicurare la tempestiva attivazione delle procedure e dei connessi adempimenti, anche alla luce dell'emergenza.

Il procedimento di verifica preventiva si articola secondo le seguenti modalità:

a. gli atti sono trasmessi all’Autorità preventivamente alla loro formale adozione dalla stazione appaltante;

b. a seguito della trasmissione, l’Autorità esprime un parere, anche formulando eventuali osservazioni;

c. in particolare, qualora si individuino irregolarità o non conformità alle vigenti disposizioni normative o alle pronunce dell’Autorità, l’ANAC formula un rilievo motivato e lo trasmette alla stazione appaltante. In tale ipotesi, la stazione appaltante:

i. se ritiene fondato il rilievo, vi si adegua, modificando o sostituendo l’atto in conformità al rilievo stesso, inviando altresì copia del documento in tal senso rettificato;

ii. se, invece, non ritiene fondato il rilievo, presenta le proprie controdeduzioni all’Autorità e assume gli atti di propria competenza.

In fase di esecuzione dei procedimenti, l’Autorità provvede, altresì, alla verifica preventiva dei seguenti atti di esecuzione dei contratti:

a. atti finalizzati alla conclusione di accordi bonari e contratti di transazione;

b. proposte/atti di risoluzione contrattuale o altri atti in autotutela;

c. sospensioni contrattuali;

d. applicazioni di penali, segnalazioni, escussione della cauzione, esecuzione in danno, eventuale risoluzione e modalità di affidamento della prestazione residua ad altro operatore.

VIGILANZA SPECIALE. L’Autorità effettuerà i controlli previsti dall’articolo 163 del decreto legislativo n. 50/2016 e controlli a campione sui procedimenti eseguiti in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 5 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 e l’articolo 5 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016.

Il Campione verrà estratto sulla base delle informazioni acquisite e reso pubblico attraverso il Sito istituzionale dell’Autorità e comunicato ai firmatari del presente protocollo.

DURATA. Il Protocollo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata pari a quella dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225/1992 in relazione agli eventi sismici e relative proroghe, eventualmente disposte nei termini di legge.

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