Nel Comunicato del Presidente del 29 marzo scorso, l'Autorità anticorruzione riferisce che la UNIONSOA, per conto della Società Organismi di Attestazione associate, ha rappresentato alcune problematiche operative nel processo di attestazione - correlate all’evento sismico del 24/08/2016 ed a quelli successivi del 26/10/2016, 30/10/2016 e 18/01/2017, che hanno colpito Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo - riguardanti le imprese che hanno sede nelle zone terremotate o che vi hanno eseguito lavori.
In dettaglio, è stato segnalato che gli uffici tecnici delle amministrazioni interessate dal sisma incontrerebbero significative difficoltà nello svolgere le seguenti attività, essenziali per consentire alle SOA di concludere positivamente l’iter di attestazione:
A) relativamente ai lavori pubblici:
1) emettere i C.E.L. ed inserirli telematicamente nel casellario ANAC;
2) riscontare le richieste di acquisizione dei bandi di gara
B) relativamente ai lavori non assoggettati alla normativa sui contratti pubblici:
3) riscontare le richieste di veridicità della documentazione esibita alle SOA dalle imprese che intendono qualificarsi;
4) fornire copie autentiche dei progetti approvati.
Onde evitare penalizzazioni delle imprese coinvolte dalle problematiche citate, la UNIONSOA ha chiesto di valutare la possibilità di ricorrere a ‘procedure semplificate’, qualora le Amministrazioni interessate - in risposta ai riscontri di veridicità delle SOA – confermino che, allo stato, non sono nelle condizioni logistiche di dare corso ai riscontri richiesti.
Nel caso in questione occorre quindi preventivare misure di carattere straordinario e transitorio, utili a superare le difficoltà prospettate, contemperando gli interessi delle imprese ad ottenere l’attestato di qualificazione, con quelli più generali legati alla necessità che gli operatori economici accedano alla qualificazione solo in esito ad un rigoroso procedimento di accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla norma.
LA RISPOSTA DEL PRESIDENTE CANTONE. Tanto premesso, sentita in via breve anche la Struttura del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, l'Anac ha fornito nel summenzionato Comunicato del Presidente del 29 marzo una risposta alle istanze rappresentate, nei termini indicati di seguito.
“In ordine alla delimitazione massima dell’ambito territoriale per il quale potranno trovare applicazione transitoria le procedure semplificate, si richiamano gli allegati al D.L. n. 189 del 17/10/2016 (recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”) e successivi, dove sono elencati i Comuni ricadenti nel cosiddetto ‘cratere’.
Per quanto riguarda l’ambito temporale durante il quale saranno applicabili le procedure transitorie, si ritiene che per il ritorno alla piena operatività delle Amm.ni Comunali, e quindi al superamento del regime straordinario causato dal sisma, sia opportuno fare riferimento alla durata della Gestione Commissariale, il cui termine massimo di scadenza è attualmente fissato al 31 dicembre 2018.
Definiti in tal modo l’ambito territoriale e quello temporale, si dispone che:
1) dovrà comunque essere assicurato il rilascio dei C.E.L. in via telematica (si rammenta che il RUP, in possesso delle credenziali, può accedere ai sistemi dell’Autorità da qualsiasi terminale). Per quanto riguarda i dati da inserire, nell’indisponibilità degli atti conservati presso l’Ente, il RUP potrà avvalersi dei documenti esibiti dall’impresa (ovviamente purché ne riconosca la sostanziale attendibilità), apponendo una specifica annotazione nel campo testo finale del C.E.L. (Quadro 8 Dichiarazioni sull'esecuzione dei lavori), che attesti il carattere provvisorio dei dati contenuti nel certificato, in quanto lo stesso è stato rilasciato sulla base degli atti in possesso dell’impresa;
2) in relazione ai bandi di gara, se l’Amm.ne Comunale non è in grado, logisticamente, di fornire i riscontri richiesti dalla SOA, la stessa dovrà tentare di recuperare detta documentazione e i provvedimenti amministrativi attraverso altri siti istituzionali o portali di settore (si pensi, ad esempio, anche agli obblighi di pubblicazione - concernenti i provvedimenti amministrativi - sui siti web, nella sezione ‘Amministrazione trasparente’, di cui al D.Lgs.n.33/2013 e successivi). Se la SOA documenta, in atti del fascicolo di attestazione, i tentativi infruttuosi per rintracciarli, potrà acquisirli dall’impresa;
3) analogamente, per quanto riguarda le copie dei progetti approvati, se l’Amm.ne non è in grado di fornire sufficiente riscontro, la SOA dovrà operare una valutazione della documentazione esibita dall’impresa, conservando anche in questo caso la comprova delle verifiche svolte.
Allo scadere del periodo transitorio (e quindi fino al 31/12/2018 o al termine anteriore di cessazione della gestione Commissariale straordinaria), le SOA dovranno procedere all’effettuazione di verifiche ed acquisizioni con modalità ordinarie per tutti gli attestati rilasciati nel periodo, adottando provvedimenti di ridimensionamento/decadenza ora per allora, all’emergere di eventuali valutazioni preclusive da parte delle Amm.ni preposte.
Il mancato svolgimento delle verifiche (una volta cessata la transitorietà) comporterà l’avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti della SOA inadempiente, a prescindere dal momento in cui tale omissione dovesse venire in rilievo; analoghe conseguenze deriveranno dal caso in cui venga accertato che la SOA ha omesso di svolgere le ordinarie verifiche presso gli Enti Interessati, nonostante ciò fosse stato possibile sin da subito”.