L'Associazione ISI - Ingegneria Sismica Italiana ha aggiornato (aggiornamento n. 6/2022 del 4 luglio 2022) le risposte ai quesiti ricorrenti rivolti dagli associati, a cura del Dott. Francesco Veroi, in merito al Sismabonus, sia ordinario che Superbonus 110%.
NUOVO! D. Qual è l’attuale termine di vigenza per beneficiare del bonus per l’acquisto di case antisismiche?
R. Con un’integrazione al comma 4 dell’art. 119, del D.L. n. 342020, è stata concessa una limitata proroga per la fruizione del sismabonus acquisti, che sarebbe scaduto il 30 giugno 2022; detta proroga è tuttavia subordinata ad una serie di vincoli. Viene disposto che per gli acquirenti delle unità immobiliari che alla data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d'imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi e l'attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l'immobile sia accatastato almeno in categoria F/4, l'atto definitivo di compravendita può essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022. Per completezza dobbiamo segnalare che la detrazione “ordinaria” nella misura del 75 o dell’85%, prevista dall’art. 16, comma 1-septies, D.L. n. 63/2013 è stata invece prorogata al 31 dicembre 2024.
NUOVO! D. In conseguenza delle numerose novità intervenute negli ultimi mesi, quale è la situazione riguardo alle asseverazioni della congruità della spesa?
R. Le disposizioni in materia sono numerose ed articolate, e ci limitiamo, naturalmente, a quanto previsto per il sismabonus sia ordinario che nella versione superbonus. L’obbligo di asseverazione (o attestazione) della congruità delle spese sostenute risulta disposto sin dall’origine per il super-sismabonus (art. 119, comma 13, lett. b, D.L. n. 34/2020), pertanto sia nel caso in cui il contribuente effettui la detrazione della spesa in dichiarazione dei redditi, che nel caso in cui eserciti una delle opzioni, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Inoltre, per quanto riguarda il superbonus, con il comma 11 del citato art. 119 è stato introdotto l’obbligo di acquisizione del visto di conformità, non solo in caso di opzione, ma anche in caso di utilizzazione della detrazione in dichiarazione dei redditi (salvi taluni casi, quali quello dichiarazione precompilata o di assistenza fiscale prestata dal sostituto di imposta); il nuovo obbligo di visto si applica con riferimento alle fatture emesse ed ai pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021. Altra novità riguarda l’estensione dell’obbligo di attestazione della congruità della spesa in caso di opzione, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, anche con riferimento ai bonus diversi dal superbonus e, quindi, per quanto di interesse, anche per il sismabonus ordinario (art. 121, comma 1-ter, D.L. n. 34/2020). Non sussiste invece obbligo di attestazione di congruità della spesa con sismabonus ordinario, nel caso di utilizzazione della detrazione in dichiarazione. Resta confermata l’esclusione da attestazione di congruità per l’acquisto di case antisismiche (vd. Circ. n. 16/E citata in altra faq di questa rubrica). Si segnala infine che sono previste talune semplificazioni negli adempimenti (del visto e dell’asseverazione di congruità) per interventi classificati come edilizia libera o per interventi di importo complessivo fino a 10.000 euro; tuttavia, tale semplificazione, non ammessa per il superbonus né per il bonus facciate, sembra di difficile applicazione anche per i casi di sismabonus ordinario (maggiori dettagli sono riportati nella circ. ag. Entrate n. 19/E del 27 maggio 2022).
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