Sul portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 329 del 6 agosto 2020 di modifica al D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, recante “Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati”.
Questo D.M. - IN ALLEGATO - è entrato in vigore il 7 agosto scorso cioè il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito del Mit.
Art.1
(Modifiche all’articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n.58)
1. All’articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
“4-bis. Al fine di usufruire delle misure di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le spese documentate e sostenute nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per tutte le attestazioni e le asseverazioni prodotte dai professionisti e redatte con le modalità di cui agli allegati B, B-1 e B-2 è richiesta apposita polizza assicurativa secondo le modalità di cui al citato articolo 119, comma 14.
4-ter. Al fine di usufruire dell’opzione di cui all’articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori, di seguito SAL, con le modalità di cui al medesimo comma, redigendolo secondo il modello di cui all’allegato 1. Il SAL costituisce l’attestazione di conformità di quanto eseguito al progetto depositato, come asseverato dal progettista, per l’ottenimento dei benefici fiscali previsti nei casi di intervento in corso, a condizione che l’importo ed il numero dei SAL siano conformi a quanto previsto dal citato articolo 121, comma 1-bis. Il deposito dei SAL avviene con le modalità di cui al comma 5, al completamento dell’intervento contestualmente all’attestazione relativa all’ultimazione dei lavori, redatta secondo i modelli di cui all’allegato B-1 e, ove previsto il collaudo statico, all’allegato B-2.
4- quater. La documentazione di cui ai commi 4-bis e 4-ter è consegnata dai professionisti incaricati ai soggetti di cui all’articolo 119, comma 11, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ai fini dell’apposizione del visto di conformità ivi previsto.”.
Art. 2
(Sostituzione dell’allegato B del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n.58)
1. L’allegato B del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n.58, è sostituito dall’allegato B del presente decreto.
Art. 3
(Disposizioni transitorie ed entrata in vigore)
1. Le disposizioni dell’articolo 1 del presente decreto si applicano alle spese documentate e sostenute a decorrere dal 1 luglio 2020 ai soli fini delle detrazioni e delle opzioni di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2. Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.