L'Istante ha acquistato da una società di costruzioni un'unità immobiliare, in comproprietà con il coniuge, derivante da demolizione e ricostruzione con ampliamento di un edificio esistente. La società suddetta:
- ha ottenuto il permesso di costruire in data 26 settembre 2018;
- ha depositato in data 23 dicembre 2019 l'asseverazione di riduzione del rischio sismico allo Sportello unico delle Attività Produttive (SUAP), successivamente alla richiesta del permesso a costruire.
L'atto di compravendita è stato, invece, stipulato in data 29 maggio 2020 ed in data 26 agosto 2020, il direttore dei lavori, concluso l'intervento, ha depositato al SUAP l'attestazione di conformità al progetto strutturale dei lavori eseguiti.
L'Istante chiede:
1) se può accedere al cd. "sisma bonus acquisti", disciplinato dall'articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 in considerazione che:
a) l'immobile ricade nella cd. zona sismica 3, alla quale è stata estesa l'agevolazione di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013 solo a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 8 del decreto legge 30 aprile 2019, n.34;
b) l'attestazione di conformità degli interventi eseguiti al progetto è stata presentata al SUAP dal direttore dei lavori successivamente alla data di stipula del contratto di compravendita;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non possa accedere al regime in considerazione che l'attestazione di conformità sia stata presentata al SUAP, successivamente alla data di stipula del contratto di compravendita, chiede di conoscere se può avvalersi dell'Istituto della "remissione in bonis", al fine di regolarizzare l'inadempimento formale del tardivo deposito dell'attestazione di conformità del direttore dei lavori.
L'Agenzia delle entrate, nella Risposta n. 688/2021 pubblicata oggi 8 ottobre, osserva che “la norma in merito all'attestazione di conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato al SUAP, a differenza di quanto previsto perl'asseverazione attestante la riduzione delle classi di rischio sismico, non richiede che la stessa sia presentata entro la entro la data di stipula del rogito.
Ne consegue che, fermo restando il rispetto delle disposizioni urbanistiche in materia, non di competenza dell'agenzia delle entrate, il contribuente nel presupposto che abbia presentato al SUAP, nei termini massimi indicati dalla predetta risoluzione n. 38/E (entro la data del rogito), l'asseverazione prevista dal citato decreto n. 58 del 2017, può accedere all'agevolazione del cd. "Sisma bonus acquisti".
Tenuto conto del parere reso in relazione il quesito sub 1), il quesito posto al numero sub 2), in materia di remissione in bonus, risulta assorbito”.