Il cosiddetto “Sismabonus acquisti” non vale in caso di demolizione parziale dell’unità immobiliare: è questo, in estrema sintesi, il contenuto della risposta n. 423 del 12 agosto 2022 dell’Agenzia delle Entrate (IN ALLEGATO), che si è pronunciata su un caso piuttosto particolare dell’applicazione della detrazione fiscale prevista dall’art. 16, comma 1-septies del D.L. n. 63/2013.
La fattispecie riguarda un compendio edilizio censito in Catasto con un’unica particella, ma composto da due strutture adiacenti separate da un “giunto sismico”, ovvero uno “spazio vuoto che si interpone tra due edifici, in modo tale che essi sotto le azioni di un terremoto possano oscillare senza urtarsi e trasmettersi reciprocamente oscillazioni.” La presenza di due unità strutturali distinte ha portato l’istante – un’impresa di costruzioni – a presentare due distinte autorizzazioni sismiche: una per demolizione e ricostruzione, una per “intervento di minore rilevanza ex art. 93-94-bis DPR 380/01”, ovvero una ristrutturazione edilizia. Entrambi gli interventi sono finalizzati alla realizzazione di diverse unità residenziali, ma soltanto gli acquirenti delle unità residenziali ricavate dall’edificio oggetto di demolizione e ricostruzione potranno avvalersi del Sismabonus acquisti.
Come ricorda l’Agenzia delle Entrate, infatti, l’art. 16 comma 1-septies del D.L. n. 63/2013 riconosce una detrazione per l’acquisto di immobili ubicati nelle zone ad alto rischio sismico (1, 2 e 3) a condizione che per effetto dell’intervento sia stata ottenuta la riduzione di almeno una classe di rischio sismico e che l’acquisto sia effettuato dalle imprese che hanno realizzato l’unità immobiliare «[...] mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico [...]». La demolizione e ricostruzione dell’intero edificio è quindi uno dei requisiti ineludibili per accedere alla detrazione.