La società ALFA istante, avente ad oggetto l'attività di costruzione di edifici di civile abitazione e non, da destinare alla successiva commercializzazione a terzi, ha posto un quesito circa la fruizione della detrazione prevista dall'articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63, come modificato dall'articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, cosiddetto "sismabonus/acquisti”.
Nel caso di specie, non sussiste coincidenza fra il soggetto che ha provveduto a demolire i preesistenti immobili e il proprietario dell'area oggetto di valorizzazione (di proprietà della società XXX che non ha per oggetto sociale l'esercizio dell'attività di costruzione e/o ristrutturazione bensì la «fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni»).
L'istante chiede se l'agevolazione prevista dall'art. 16, comma 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013 per gli acquirenti degli immobili (c.d. "Sisma Bonus acquisti") possa essere riconosciuta anche in caso di intervento di demolizione e ricostruzione per le unità abitative non ancora rogitate.
LA RISPOSTA DELLE ENTRATE N. 320 DEL 10 MAGGIO 2021. “Come già evidenziato, con la risposta n. 213 del 14 luglio 2020 ai fini della detrazione di cui all'articolo 16 del D.L. n. 63 del 2013, per quanto concerne il quesito dell'istante è stato già chiarito che non è necessario che l'impresa istante esegua direttamente i lavori di miglioramento sismico bensì è possibile che tali lavori siano commissionati ad altra impresa esecutrice. Tuttavia, è necessario che l'impresa appaltante sia titolare del titolo abilitativo necessario alla realizzazione dei lavori finalizzati al miglioramento sismico e che sia un'impresa astrattamente idonea ad eseguire tali lavori. L'astratta idoneità, a titolo esemplificativo, è ritenuta sussistente attraverso la verifica del codice attività ATECO oppure attraverso la previsione espressa dell'attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare nell'oggetto sociale.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, non essendo la società XXX qualificabile come impresa di costruzioni nel senso sopra rappresentato, si ritiene che gli acquirenti degli immobili oggetto degli interventi sopra menzionati non possano fruire della detrazione di cui al combinato disposto dell'articolo 16 comma 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013 e dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020”.
In allegato la risposta n. 320 del 10 maggio 2021