Martedì 15 ottobre, in Commissione Finanze della Camera, la sottosegretaria di Stato per l’economia e le finanze, Lucia Albano, ha risposto all'interrogazione n. 5-02944 Patriarca sui requisiti per la fruizione della detrazione fiscale Sismabonus acquisti.
Con il documento in esame l’Onorevole interrogante ricorda come il 31 dicembre 2024 scada il termine per fruire della detrazione – c.d. « sismabonus acquisti (Sa) » – riconosciuta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, oggetto di demolizione e ricostruzione, eseguite da imprese immobiliari che provvedono entro 30 mesi alla successiva alienazione e per le quali derivi una riduzione del rischio sismico e il passaggio ad una o a due classi di rischio.
L’interrogante fa, altresì, presente che l’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 14 del 2024, nel confermare l’accesso immediato alle agevolazioni « sismabonus acquisti » per la compravendita di unità immobiliari collaudate e accatastate almeno in categoria F3 entro il 2024, non fornisce indicazioni sulla modalità di atto definitivo da stipulare entro tali scadenze o su quali procedure debbano seguire gli acquirenti privati e le imprese.
L’Onorevole interrogante richiama, inoltre, la risposta dell’Agenzia delle entrate all’interpello n. 189 del 2024, la quale conferma una costante impostazione in base alla quale le attestazioni di conformità (accatastamento, collaudi, asseverazioni B1 e B2, agibilità) non sono soggette a un termine perentorio rilevante fiscalmente per l’ottenimento del sismabonus acquisti, essendo sufficiente che risultino depositate al momento dell’esercizio in dichiarazione del diritto alla detrazione, senza ricorrere all’istituto della remissione in bonis.
Tanto premesso, lo stesso chiede di sapere « se non (si) ritenga opportuno adottare iniziative volte a confermare la possibilità di fruire del sismabonus acquisti per gli atti di vendita delle unità immobiliari purché fatturate, sostenute le spese e rogitate entro il 2024, a prescindere dalla presenza delle attestazioni di conformità entro il 2024, individuando altresì quale tipo di atto definitivo debba essere stipulato entro tale data ai fini dell’accesso al sismabonus acquisti ».
La risposta del MEF
Nella risposta, la sottosegretaria Albano (sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria) ha anzitutto ricordato che la detrazione, di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 – c.d. « sismabonus acquisti », spetta a condizione che le imprese di costruzione o di ristrutturazione « provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile » e che la detrazione stessa compete, esclusivamente, « all’acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare ».
Con la risoluzione 8 marzo 2024, n. 14/E, citata dall’Onorevole interrogante, l’Agenzia delle entrate ha precisato – ribadendosi i chiarimenti contenuti nella circolare 26 giugno 2023, n. 17/E – che, ai fini dell’agevolazione fiscale in commento, occorre, oltre al rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, che « entro il termine di vigenza dell’agevolazione sia stipulato l’atto di compravendita ».
Nel medesimo documento di prassi, è stato evidenziato che, « Considerato che ai fini della detrazione di cui al citato articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013 è necessario che siano rilasciate le attestazioni comprovanti la riduzione di una o di due classi di rischio sismico dell’edificio e che tali attestazioni siano rilasciate “all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo”, non rileva l’eventuale mancato completamento dei lavori di finitura delle unità immobiliari e degli edifici oggetto dell’intervento di demolizione e ricostruzione e la circostanza che all’atto della vendita le unità immobiliari siano classificate in una categoria catastale fittizia » specificando, infine, che « il mancato completamento dei lavori nonché la classificazione dell’unità immobiliare nella categoria F/3 (unità in corso di costruzione) potrà assumere un rilievo, ai fini della compravendita degli immobili oggetto dell’agevolazione, in applicazione di normative non fiscali ».
In altri termini, come confermato dal citato documento di prassi, ai fini della fruizione del cosiddetto « sismabonus acquisti », è necessario che l’atto di acquisto relativo all’immobile oggetto dei lavori di riduzione del rischio sismico, da parte dell’impresa venditrice, sia stipulato entro i termini di vigenza dell’agevolazione (attualmente entro il 31 dicembre 2024), con il conseguente trasferimento della proprietà del bene in capo all’acquirente entro la predetta data.
Inoltre, come precisato con la risposta all’istanza di interpello n. 189 pubblicata il 1° ottobre 2024, è necessario che le attestazioni – all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo – della conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista, di cui agli allegati B1 e B2 delle linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l’attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati, stabilite dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58, risultino depositate allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e consegnate, in copia, al committente al momento dell’esercizio del diritto alla detrazione.