Ance (Associazione Nazionale dei Costruttori Edili) ha chiesto all'Agenzia delle entrate chiarimenti in merito alla detrazione di cui all'articolo 16, comma 1septies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. ''Sismabonus acquisti''), spettante agli acquirenti delle unità immobiliari che fanno parte di edifici ubicati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 aprile 2006 n. 3519, oggetto di demolizione e ricostruzione allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione.
Considerato che il termine di vigenza dell'agevolazione è attualmente fissato al 31 dicembre 2024, data entro la quale va effettuato il rogito, l'Ance chiede se è possibile fruire della detrazione nel caso di acquisto, entro tale data, di unità immobiliari classificate in una delle categorie catastali ''provvisorie'' (ad esempio, F/3 ''unità in corso di costruzione''), che fanno parte di edifici demoliti e ricostruiti, sui quali, entro la data di stipula dell'atto di compravendita, risultano ultimati gli interventi sulle parti ''strutturali'', con il conseguente miglioramento di una o di due classi di rischio sismico richiesto dalla norma.
L'Associazione chiede, inoltre, se sia possibile fruire dell'agevolazione nelle forme alternative alla detrazione in dichiarazione dei redditi [sconto in fattura o cessione del credito d'imposta di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34], in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2, comma 3, lettera c), del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.
L'AdE accoglie la tesi dell'Ance
Con la Risoluzione n. 14 dell'8 marzo 2024, l'Agenzia delle entrate, accogliendo la tesi dell'Ance, ha chiarito che è ammesso il Sismabonus acquisti anche per l’acquisto di unità immobiliari classificate in F/3 – Unità in corso di costruzione, facenti parte di edifici demoliti e ricostruiti da imprese di costruzione se, prima del rogito, da effettuarsi entro il prossimo 31 dicembre 2024, risultino ultimati gli interventi sulle parti strutturali e sia attestato il miglioramento di 1 o 2 classi di rischio sismico.
Per quanto riguarda la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta del Sismabonus acquisti, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto legge n. 34 del 2020, l'Agenzia delle entrate fa presente che l'articolo 2, comma 3, lettera c), del decreto legge n. 11 del 2023, in deroga al blocco generalizzato all'esercizio delle predette opzioni prevede che anche con riferimento al Sismabonus acquisti, sia possibile continuare ad esercitare le predette opzioni a condizione che, alla data del 16 febbraio 2023, sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi (cfr. circolare 7 settembre 2023, n. 27/E).