La commissione strutture dell’Ordine Ingegneri di Milano ha pubblicato – clicca qui – la risposta a un quesito relativo al decreto 'Sisma Bonus' e in particolare alla scelta di indicare, nella legge di stabilità, la sola OPCM 3274 del 2003 come riferimento normativo per la zonazione sismica.
Domanda – Quesito 5 del 31.03.2017
Per le detrazioni fiscali relative al SismaBonus si fa riferimento alle zone 1,2,3 (ex OPCM 3274/2003) e nella guida fiscale dell’agenzia delle entrate si dice che “per l’individuazione delle zone sismiche bisogna sempre fare riferimento all’ordinanza 3274…” .
La mia domanda è: ci si riferisce ai criteri di individuazione dell’opcm nell’assegnare le zone o proprio alle zone stabilite dall’opcm. In altri termini Milano, che è passata da zona 4 a zona 3 nel 2016, ricade nella zona 3 per l’applicazione del SismaBonus?
Risposta al quesito 5 del 06.04.2017
La seguente risposta, elaborata dalla Commissione Strutture dell’Ordine di Milano, è una risposta che si basa unicamente sul “buon senso” interpretativo delle leggi molto confusionarie sull’argomento.
Per avere carattere di ufficialità bisognerebbe sottoporla al Servizio Tecnico Centrale del Ministero dei Lavori Pubblici con tempi di risposta imprevedibili e molto lunghi. Probabilmente l’Ordine procederà ad un quesito ufficiale a STC entro la fine del mese.
La legge di stabilità specifica che “A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche agli edifici ubicati in zona sismica 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3274 del 20 marzo 2003…”.
L’Ordinanza 3274 stabiliva i criteri di zonazione (allegato 1 all’Ordinanza) in base alle accelerazioni e al punto h) dell’all.1 parlava di un elaborato di riferimento su scala nazionale per la definizione delle accelerazioni.
L’elaborato è l’allegato alle NTC2008 che fornisce il reticolo con le accelerazioni puntuali.
Il punto 3 dell’allegato 1 all’Ordinanza dava anche le istruzioni per la Prima applicazione della zonazione che poteva essere assunta uguale a quella del Gruppo di lavoro del 1997.
Le zone sismiche di Prima applicazione erano elencate in un allegato all’Ordinanza: ad esempio Mantova era classificata in zona 4 e Brescia in zona 3.
La zonazione è però prerogativa delle Regioni
La zonazione è prerogativa delle Regioni, come detto all’art 2 comma 1 dell’Ordinanza:
Art.2 Le regioni provvedono, ai sensi dell’art.94, comma 2, lettera a). del decreto legislativo n.112 del 1998, e sulla base dei criteri generali di cui all’allegato 1, all’individuazione, formazione ed aggiornamento dell’elenco delle zona sismiche. In zona 4 è lasciata facoltà alle singole regioni di introdurre o meno l’obbligo della progettazione antisismica.
Conclusione
Quindi la zonazione da considerare è quella che viene definita dalle Regioni, non quella di prima applicazione dell’Ordinanza.
La Regione Lombardia si è dotata, sia pure in ritardo, di una classificazione amministrativa in linea con i criteri dell’Ordinanza: quindi è auspicabile possa usufruire dei contributi.