Con la risposta n. 281 del 27 agosto 2020, l’Agenzia delle entrate torna sul tema della fruizione della detrazione sismabonus, in caso di operazioni di demolizione e ricostruzione, in capo agli acquirenti di abitazioni realizzate a seguito di interventi per la riduzione del rischio sismico e, nello specifico, chiarisce tre distinti aspetti. In particolare, oggetto dell’istanza d’interpello è la possibilità dibeneficiare della detrazione anche se l'asseverazione non è stata depositata insieme alla richiesta di rilascio del permesso di costruire, di considerare nel calcolo delle spese agevolabili, singolarmente o meno, le pertinenze autonomamente accatastate e di cedere il credito all'impresa esecutrice dei lavori o a soggetti terzi, considerato che avendo aderito al regime forfettario non può usufruire della detrazione Irpef.
A sollevare i tre quesiti è il futuro acquirente di una unità immobiliare con relativa pertinenza, derivante dalla demolizione ericostruzione di un fabbricato, collocato in zona sismica 2, per il quale sfruttando la legge “Piano Casa", prevede un aumento dellacubatura e la realizzazione di più edifici nello stesso lotto. In particolare, a valle della demolizione di un edificio collabente, verranno ricostruite quattro abitazioni unifamiliari e cinque abitazioni in condominio tutte dotate di singoli box auto pertinenziali, autonomamente accatastati.
Poiché la richiesta del permesso di costruire è stata presentata in data 6 marzo 2019, autorizzato ed approvato dallo stesso in data 1° luglio 2019, il contribuente non ha ancora ricevuto né dal progettista né dall'impresa venditrice l'asseverazione di riduzione del rischio sismico, in quanto tale intervento, secondo la normativa vigente al momento della richiesta di rilascio del permesso di costruire, non era ricompreso fra quelli per cui era possibile fruire di tale agevolazione.
L'istante chiede se può fruire della detrazione sismabonus, di cui al comma 1-septies, dell'articolo 16, del Dl n. 63/2013, che come modificato dall'articolo 8 del Dl n. 34/2019, a partire dal 1° maggio 2019, ha esteso le agevolazioni per l'acquisto delle unità immobiliari realizzate a seguito di interventi per la riduzione del rischio sismico, effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, già applicabili nelle zone sismiche 1, anche alla zona sismica 2, in cui ricade il territorio del Comune ove è situato l'immobile oggetto dei lavori.
L’Agenzia delle entrate, per fare chiarezza, riepilogando la normativa di riferimento del sismabonus, di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies dell’articolo 16 del Dl n. 63/2013, sottolinea, in particolare, che, ai fini dell’agevolazione in capo agli acquirenti di unità immobiliari, la ricostruzione dell'edificio può determinare anche un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempre che le norme urbanistiche in vigore permettano tale cambiamento, non rilevando, ad esempio, che il fabbricato ricostruito contenga un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente. Gli interventi, che devono comportare una riduzione del rischio sismico con passaggio ad una o a due classi di rischio inferiore, inoltre, devono essere eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile.
In relazione al primo quesito, relativo alla redazione e presentazione dell'asseverazione, l’Agenzia chiarisce che l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico e iscritti ai relativi ordini o collegi professionali di appartenenza, contestualmente alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire da presentare allo sportello unico competente (articolo 5 del Dpr n. 380/2001), tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori. La circolare n. 19/2020 ha ribadito che un'asseverazione tardiva non consente l'accesso alla detrazione, anche nel caso di acquisto di immobili oggetto di interventi per la riduzione del rischio sismico effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare.
Tuttavia, la risoluzione n. 38/2020 ha precisato, in linea con il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 5 giugno 2020, che la detrazione spetta anche agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni - ma, comunque, dopo il 1° gennaio 2017 - anche se l'asseverazione non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. In ogni caso, è necessario che l’asseverazione sia presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico e consegnata all'acquirente ai fini dell'accesso al beneficio fiscale.
Nel caso specifico, quindi, l’istante potrà fruire della detrazione a condizione, tuttavia, che tale asseverazione sia presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico e consegnata all'istante ai fini dell'accesso al beneficio in questione.
In relazione al secondo dubbio, relativo al limite di spesa agevolabile nel caso di acquisto, unitamente all'immobile abitativo, anche delle pertinenze, l’Agenzia fa presente che l'articolo 16-bis del Tuir costituisce il quadro normativo di riferimento delle disposizioni contenute nel citato articolo 16 del Dl n. 63/2013, non essendo gli interventi di riduzione del rischio sismico indicati, una nuova categoria di opere agevolabili. Pertanto, in base a tale disposizione, la detrazione deve essere calcolata, nel limite massimo di spesa di 96mila euro sul prezzo risultante dall'atto di compravendita, unitariamente considerato, riferito all'immobile principale e alla pertinenza, anche se accatastati separatamente.
Infine, con riferimento alla possibilità di optare per la cessione all'impresa del credito corrispondente alla detrazione spettante pur avendo aderito al regime forfetario, l’Agenzia chiarisce che i beneficiari della detrazione possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari. In particolare il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019 stabilisce, genericamente, che il credito può essere ceduto da tutti i soggetti beneficiari delle detrazioni spettanti, e quindi l’opzione può essere esercitata da tutti i soggetti che possiedono un reddito assoggettabile all'imposta sul reddito e che sostengono le spese in questione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta. Pertanto, ai fini dell'esercizio dell'opzione, non rileva, tra l'altro, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile ai fini dell'Irpef, in quanto assoggettato a tassazione separata oppure al regime forfetario, come nel caso dell’istante.
Giova ricordare, conclude l’Agenzia, che l'articolo 119 del Dl “Rilancio, ha elevato l’aliquota delle detrazioni spettanti al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il successivo articolo 121, stabilisce, inoltre, che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per i predetti interventi possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo medesimo, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione. (fonte: Fisco Oggi)
In allegato la risposta n. 281 del 27 agosto 2020
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