La Commissione per il monitoraggio del Sismabonus presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha messo a punto nuove risposte a quesiti.
Le risposte – IN ALLEGATO - riguardano i seguenti quesiti:
Quesito 1.
“Interventi di riparazione o locali”
Per quanto riguarda gli interventi ammessi al Superbonus di cui al comma 4 dell’art. 119 del decreto legge n. 34 del 2020, così come convertito con Legge 77/2020, è fatto espresso riferimento agli interventi di cui al comma 1-bis dell’art. 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. Detti interventi sono quelli di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del D.P.R. 917/1986 “(…omissis…) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, (…omissis)”.
Si chiede conferma che gli interventi di riparazione o locali, come definiti al p.to 8.4 del DM 17 gennaio 2018 (NTC) rientrino tra quelli ammessi al Superbonus.
Quesito 2.
“Obbligo della attribuzione della classe di rischio (ex ante, ex post) e compilazione delle asseverazioni”
Gli allegati al decreto del Ministero delle infrastrutture n. 329 del 6 agosto 2020 hanno introdotto la possibilità, per i professionisti incaricati, di asseverare interventi che non producano alcuna riduzione di classe di rischio sismico (opzione “nessuna classe”) in ragione di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 119 del decreto legge n. 34 del 2020, così come convertito con Legge 77/2020.
Gli allegati al citato Decreto sono i soli cui fare riferimento per tutte le pratiche di sisma bonus, indipendentemente dal livello di agevolazione fiscale cui si vuole fare riferimento. In quali casi è necessario eseguire la valutazione della classe di rischio ante operam e post operam? Come devono comportarsi i professionisti nella redazione delle asseverazioni?
Quesito 3.
I moduli allegati al DM 329/2020 , a modifica di quelli allegati alle precedenti versioni (DM 57/2017 e DM 24/2020) richiedono anche gli adempimenti asseverativi specificatamente richiesti dagli articoli 119 e successivi della legge 77/2020 in tema di costi sostenuti, assicurazione del professionista incaricato e richiesta di attivazione dei benefici fiscali al massimo in due stati di avanzamento lavori.
Come devono comportarsi i professionisti nel caso di asseverazioni rese per pratiche di sismabonus non ricadenti nel perimetro della agevolazioni di cui alla legge 77/2020?
Quesito 4.
Interventi di demolizione e ricostruzione (bonus acquisti)
Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione da parte di impresa (c.d. sisma bonus acquisti) di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013, la parte del modulo di asseverazione in cui è richiesto di dichiarare la congruità della spesa sulla base del costo complessivo dell’intervento contrasta con quanto previsto dalla legge che determina il bonus fiscale facendo riferimento al prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita. E’ corretto ritenere che non sia necessario compilare questa sezione?