Con la risposta n. 256 ad un interpello l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di Sismabonus e, nella fattispecie sulla corretta individuazione delle unità immobiliari su cui applicare il limite di spesa ai fini della detrazione qualora vengano effettuati dei frazionamenti.
Il caso in oggetto
L’istante aveva chiesto, per gli interventi di adeguamento antisismico che intende porre in essere sulle singole unità immobiliari risultanti dal frazionamento di un grande edificio accatastato come unico, di poter beneficiare di tante detrazioni (Sisma bonus) quante le unità create, entro il tetto massimo previsto dalla legge, ovvero 96 mila euro (comma 1-bis dell’articolo 16 del DL n. 63 del 2013).
Il suddetto articolo prevede che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, relative gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico effettuati su edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 “riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall’imposta lorda”:
• nella misura del 70 per cento, in caso di diminuzione di una classe di rischio
• nella misura dell’80 per cento, in caso di diminuzione di due classi di rischio.
Tale detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo, nell’anno di sostenimento ed in quelli successivi.
Il parere delle Entrate
Nella risposta, l’Agenzia richiama una precedente circolare, la n. 13 del 2019 precisando che “nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Ciò anche nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare su cui si effettuano i lavori non sia ad uso abitativo”.
Inoltre, con la risoluzione n. 22/E del 12 marzo 2018 le Entrate hanno riconosciuto l’agevolabilità degli interventi riguardanti immobili “non utilizzati direttamente a fini produttivi da parte della società ma destinati alla locazione”. Al riguardo era stato rilevato che “la norma non pone alcun ulteriore vincolo di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio”, motivo per cui “si deve ritenere che l’ambito applicativo dell’agevolazione sia da intendersi in senso ampio, atteso che la norma intende favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l’integrità delle persone prima ancora che del patrimonio”.
Tutto ciò considerato, l’Agenzia ritiene quindi che l’istante possa individuare il limite di spesa per l’agevolazione “sisma bonus”, sulle singole unità immobiliari, nella misura in cui il censimento in catasto di tali unità sia preesistente alle procedure autorizzatorie e all’inizio degli interventi edili che danno diritto all’agevolazione Sisma bonus.