Non si ha diritto al cosiddetto “sismabonus” se per i lavori di ristrutturazione o demolizione non è stata presentata entro i termini la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) e se alla presentazione del permesso a costruire non è stata allegata l’asseverazione prevista dalla norma per l’accesso alla detrazione.
Il chiarimento è arrivato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 64, pubblicata il 19 febbraio 2019. La risposta precisa che le agevolazioni sono rivolte soltanto a interventi di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non di nuova costruzione, e che per la fruizione delle detrazioni è necessario osservare le prescrizioni contenute nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58, come modificato dal D.M. del 7 marzo 2017, n. 65, in cui sono definite le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e le modalità di attestazione dell’efficacia degli interventi realizzati.
CUMULABILITÀ DEL SISMABONUS. Con la risposta n. 61, invece, l’Agenzia dà il via libera alla possibilità di cumulare il sismabonus con altri benefici edilizi, come i contributi concessi per la ricostruzione dopo il terremoto in Abruzzo del 2009.
“La finalità di riqualificazione del patrimonio edilizio abitativo secondo criteri di prevenzione del rischio sismico non viene meno in presenza di un finanziamento ricevuto per la ricostruzione privata dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017; la suddetta finalità non viene meno, a fortiori, laddove il contributo sia stato erogato negli anni 2009-2010 in relazione ad interventi già eseguiti,” si legge nel testo della risposta.