Il Ministero delle Infrastrutture ha aggiornato il Decreto 28 febbraio 2017, n. 58, che stabilisce le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione dell’efficacia degli interventi effettuati, al fine dell’accesso alle agevolazioni fiscali del c.d. “Sisma Bonus”. Si tratta degli interventi su costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, effettuati anche su parti comuni condominiali, da cui derivi una riduzione del rischio sismico e che determini il passaggio ad una o più classi di rischio inferiore.
L’aggiornamento delle disposizioni è stato effettuato mediante il DM n. 24 del 9 gennaio 2020, pubblicato sul sito web del Ministero in data 15 gennaio 2020 – LEGGI TUTTO - con entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Tra le modifiche di maggiore rilevanza, sottolinea l'Associazione nazionale dei costruttori edili (Ance), c’è quella che prevede che il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione della classe di rischio dell’edificio, riferita allo stato precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato, debbano essere allegati alla segnalazione di inizio attività, o alla richiesta del permesso di costruire, al momento della presentazione allo Sportello Unico, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori.
La precisazione evidenziata in grassetto punta a superare le criticità riscontrate dagli operatori, in particolare in presenza di interventi di demolizione e ricostruzione. In tali casi, infatti, dal punto di vista procedurale e, più in particolare, in termini di titolo abilitativo edilizio e di presentazione della documentazione, occorre rispettare le differenti normative e regolamentazioni regionali che non sempre sono in linea con quanto disposto, a livello nazionale, dal DM 58/2017.
Le altre modifiche riguardano il modello di asseverazione della classificazione sismica della costruzione (Allegato B) che considera ora anche gli interventi di demolizione e ricostruzione inizialmente non previsti, e la correzione di alcuni refusi nell’Allegato B e nell’Allegato A.
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