La mancata produzione del Passoe (documento attestante l'iscrizione al sistema Avcpass) in sede di gara rappresenta una semplice carenza documentale e non anche un’ipotesi di irregolarità essenziale. Pertanto il Passoe non solo non costituisce causa di esclusione del concorrente dalla procedura, ma può essere prodotto, regolarizzando la documentazione, successivamente, senza che per questo sia dovuta alcuna sanzione pecuniaria.
Lo ha precisato il Tar Campania con la sentenza n.1682/2016 depositata il 6 aprile.
“La registrazione al servizio AVCPASS e la generazione per ogni singola gara di un PASSOE non esime l’operatore economico – scrive il Tar Napoli - dall’obbligo di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento: il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti”.
Per l’operatore economico “non è, pertanto, prevista alcuna semplificazione nella preparazione della documentazione di gara, cui aggiunge proprio il PASSOE”.
Il PASSOE, ribadiscono i giudici amministrativi della Campania, “rappresenta un semplice strumento attraverso cui l’operatore economico può essere verificato per mezzo del sistema ACVPASS con il quale la stazione appaltante assolve, a norma dell’art. 6-bis, I comma del DLgs n. 163/2006, all’obbligo di provvedere direttamente, presso gli Enti certificanti convenzionati con l’ANAC (tra cui Ministero della Giustizia, Unioncamere, Inail e Agenzia delle Entrate), all’acquisizione dei documenti necessari alla verifica dei requisiti autodichiarati dai concorrenti in sede di gara”.
Pertanto, conclude il Tar Napoli, la mancata produzione del PASSOE in sede di gara rappresenta “una semplice carenza documentale e non anche un’ipotesi di irregolarità essenziale: ne consegue che il PASSOE non solo non costituisce causa di esclusione del concorrente dalla procedura, ma può essere prodotto, regolarizzando dunque la documentazione, successivamente, senza che per questo sia dovuta alcuna sanzione pecuniaria”.