Con la Delibera n. 157 del 17 febbraio 2016, che aggiorna la Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 20 dicembre 2012, n. 111, l'Autorità nazionale anticorruzione, in attuazione a quanto disposto dall’articolo 6-bis del Codice Appalti, individua i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP (Banca dati nazionale dei contratti pubblici) al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei contratti pubblici; istituisce il nuovo sistema di verifica dei requisiti attraverso la BDNCP, denominato AVCPASS, dotato di apposite aree dedicate ad operatori economici e a stazioni appaltanti/enti aggiudicatori; stabilisce i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati.
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO – ART. 2, 3 E 4. AVCPASS – spiega la relazione di accompagnamento alla delibera n. 157/2016 - consente alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori, attraverso un’interfaccia web, l’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento. Secondo quanto disposto dagli art. 2 e 4 della Deliberazione, la stazione appaltante/ente aggiudicatore, acquisito il CIG, specifica in AVCPASS i requisiti speciali di partecipazione alla procedura e i relativi documenti di comprova, indicando contestualmente i soggetti abilitati a compiere le verifiche.
L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. L’operatore economico può utilizzare tali documenti, purché in corso di validità, per tutte le successive procedure di affidamento alle quali partecipi.
Al fine di garantire che le richieste di verifica dei requisiti interessino unicamente i partecipanti alla specifica procedura, prima di poter accedere alla comprova dei requisiti, il soggetto abilitato alla verifica dalla stazione appaltante integra o conferma l’elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di affidamento. Nel caso in cui siano presenti operatori economici che non si sono registrati in AVCPASS, la stazione appaltante li invita a provvedere in un termine congruo rispetto all’avvio dell’attività di verifica. È appena il caso di rilevare che, pur non rappresentando la registrazione al sistema una condizione di partecipazione, tuttavia essa costituisce, per espressa previsione del legislatore, la modalità esclusiva di verifica dei requisiti. A fronte della mancata registrazione di un operatore economico sottoposto a verifica, la stazione appaltante pertanto non sarà in condizione di appurare la veridicità delle dichiarazioni presentate.
Ai fini delle verifiche, la stazione appaltante, attraverso il soggetto abilitato, trasmette tramite AVCPASS la richiesta dei documenti a comprova dei requisiti per gli operatori economici selezionati; successivamente l’Autorità avvia presso gli Enti certificatori le richieste dei documenti, mettendoli a disposizione del soggetto abilitato non appena disponibili.
Entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva, il Responsabile del Procedimento deve trasferire definitivamente sui propri sistemi, mediante l’apposita funzionalità, i fascicoli di gara e i documenti in essi contenuti. Trascorsi 4 giorni dalla scadenza del termine, l’Autorità procede ad inviare la documentazione via PEC alla stazione appaltante/ente aggiudicatore. Tale invio costituisce consegna ufficiale della documentazione di gara.
La relazione di accompagnamento evidenzia che eventuali richieste di accesso agli atti devono essere rivolte esclusivamente alla stazione appaltante/ente aggiudicatore, per motivi di carattere tecnico, giuridico e di economia gestionale. In primo luogo, molti dei documenti vengono acquisiti da AVCPASS per la consultazione dei soli soggetti abilitati. Inoltre, la stazione appaltate procedente è l’unico soggetto legittimato a compiere le attività di acquisizione, valutazione e contemperamento di interessi che le singole istanze di accesso comportano.
L’art. 3 individua le modalità di comunicazione che devono adottare i soggetti abilitati dalla stazione appaltante/ente aggiudicatore (RUP, Presidente di Commissione e Commissari di gara) e l’operatore economico (amministratore/legale rappresentante), che in relazione alla singola gara interagiscono attraverso il sistema AVCPASS. Viene, in particolare, prescritto che ciascuno dei soggetti sopraindicati si doti di una casella di posta elettronica certificata (PEC) e che i documenti inseriti dagli operatori economici siano firmati digitalmente. Ciò al fine di assicurare una garanzia minima per l’individuazione dei soggetti che in via esclusiva possono utilizzare il sistema e per le connesse responsabilità che ne scaturiscono in caso di utilizzo improprio.
IDENTIFICAZIONE DEI DATI COMPROVANTI IL POSSESSO DEI REQUISITI – ART. 5 E 6. Nell’art. 5 della Deliberazione sono identificate le informazioni necessarie e sufficienti a fornire evidenza del possesso dei requisiti di carattere generale. La documentazione a comprova dei requisiti di carattere generale, di cui all’art. 38 del Codice, che viene acquisita presso la BDNCP e resa disponibile attraverso il sistema include: la visura del registro delle imprese; il certificato del casellario giudiziale; l’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; il certificato di regolarità contributiva rilasciato da Inarcassa; la comunicazione di regolarità fiscale fornita dall’Agenzia delle Entrate; il Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti; il nulla osta antimafia e le iscrizioni presso il casellario informatico già esistente presso l’Autorità. Tali documenti verranno forniti attraverso adeguati sistemi di cooperazione applicativa dagli Enti certificatori. In tal modo l’Autorità diviene una sorta di gateway tra le stazioni appaltanti e le diverse amministrazioni pubbliche in possesso dei citati documenti.
Tra i documenti concernenti la comprova dei requisiti ex art. 38 del Codice non vi è più il D.U.R.C., stante l’intervenuta nuova disciplina di cui all’art. 4 del d.l. 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 16 maggio 2014, n. 78, e relativo Decreto interministeriale attuativo del 30 gennaio 2015, secondo cui la verifica della regolarità contributiva, nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L. e Cassa Edile, anche ai fini delle verifiche di autodichiarazione resa per il requisito di cui all’art. 38, comma 1 lett. i) del Codice, è effettuata con un’unica interrogazione telematica del sistema – alla quale è conferita, per tutti i fini, validità di 120 gg.
Ai fini della comunicazione di regolarità fiscale l’Agenzia delle entrate fornisce all’Autorità, su richiesta di questa, un servizio, che consiste nella restituzione di un esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale, esclusivamente ai fini di cui all’art. 38, comma 1, lett. g) del DLGS. 163/2006, del soggetto per il quale è richiesta l’informazione, identificato attraverso il codice fiscale.
L’esito informativo deriva dalla applicazione dei criteri selettivi di seguito specificati, sui dati a disposizione dell’Agenzia delle entrate per individuare l’ammontare del debito residuo certo, scaduto ed esigibile relativo ad imposte e tasse in capo al soggetto relativamente al quale è richiesta l’informazione.
Il suddetto esito informativo si riferisce alla data di elaborazione della richiesta che avviene entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta stessa. La data di elaborazione viene comunicata congiuntamente all’esito.
Al fine di individuare esclusivamente l’ammontare del debito certo, scaduto ed esigibile, i dati su cui vengono operate le successive selezioni ed elaborazioni sono costituiti dai carichi affidati dall’Agenzia delle entrate, ai fini della riscossione coattiva, agli Agenti della riscossione. In particolare, per la generalità delle imposte da riscuotere coattivamente tramite ruolo, i corrispondenti importi rilevano ai fini del requisito di regolarità fiscale a decorrere dall’acquisizione da parte dell’Agente della riscossione dell’esito positivo della avvenuta notifica della cartella, ovvero, nel caso di debito conseguente ad accertamenti esecutivi (art. 29 del DL 78/2010), a decorrere dalla data di affidamento del relativo carico all’Agente della riscossione, che interviene necessariamente ad avvenuta notifica dell’accertamento esecutivo e decorsi i termini ultimi per il pagamento ovvero l’impugnazione.
All’interno della totalità dei carichi affidati agli Agenti della riscossione, sono presi in considerazione solo quelli rilevanti ai fini del servizio in argomento, individuati sulla base dell’elenco di codici tributo allegato al presente documento, che risulta aggiornato fino all’anno 2015. Detto elenco è reso disponibile per i successivi aggiornamenti sul sito internet dell’Autorità. I successivi aggiornamenti dell’elenco stesso saranno disposti dall’Autorità su segnalazione effettuata dall’Agenzia con periodicità almeno annuale. Ai fini dell’esecuzione del servizio, l’Agenzia acquisirà l’elenco aggiornato previa comunicazione dell’Autorità.
I codici tributo individuati comprendono esclusivamente i debiti per imposte e tasse (esclusi conseguentemente interessi, sanzioni ed oneri diversi) gestite dall’Agenzia delle entrate ed oggetto di riscossione nazionale.
Rispetto al totale dei debiti individuati attraverso la selezione per codice tributo, sono esclusi nell’elaborazione i debiti relativi a carichi perseguiti a titolo provvisorio, ovvero quelli oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, e quelli oggetto di rateazione, sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni in ciascun caso applicabili.
In relazione a ciascun debito, non rileva la presenza di crediti vantati dal soggetto, sino ad effettiva esecuzione dell’eventuale operazione di compensazione. Se il debito complessivo risultante dalle precedenti elaborazioni risulta pari od inferiore alla soglia di € 10.000, l’esito della comunicazione sarà positivo, ovvero indicherà, ai soli fini di cui al DLGS 163/2006, una condizione di regolarità del soggetto interrogato.
Se il debito complessivo risultante dalle precedenti elaborazioni risulta superiore alla soglia, l’esito della comunicazione sarà negativo.
In caso di comunicazione con esito negativo la stazione appaltante provvederà ad inoltrarla al soggetto interessato. Il soggetto medesimo, ricorrendone i presupposti, potrà produrre, entro il termine massimo di 20 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione da parte della stazione appaltante, un’eventuale attestazione sostitutiva della comunicazione con esito negativo, rilasciata dall’Agente della riscossione competente. A tal fine l’operatore economico dovrà recarsi presso lo sportello dell’Agente della riscossione competente che per il rilascio dell’attestazione sostitutiva si riferirà alla situazione dell’operatore economico medesimo alla data di elaborazione della richiesta originaria. Il mancato rispetto del suddetto termine è causa di esclusione dalla procedura.
Con riguardo alle compagnie di assicurazione che rilasciano polizze fideiussorie a garanzia del pagamento di debiti tributari, non assumono rilevanza, ai fini della valutazione del requisito della regolarità fiscale previsto dall’art. 38, comma 1, lett. g) del d.lgs. 163/06, le iscrizioni a ruolo finalizzate al recupero delle somme non versate in sede di escussione della polizza, non discendendo dalla violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse. Pertanto, nel caso in cui l’iscrizione al ruolo sia intervenuta con riferimento a tributi che non sono propri della Compagnia di assicurazione, la stessa, al fine di dimostrare la sussistenza del requisito della regolarità fiscale, deve produrre alla stazione appaltante un’attestazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate o dall’Agente della riscossione o altra documentazione utile da cui risulti la natura del debito iscritto a ruolo.
Analogamente l’art. 6 della deliberazione identifica le informazioni necessarie e sufficienti a fornire evidenza del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari. In tal caso, il sistema informatico viene alimentato attraverso tre distinti canali. Il primo comprende i documenti e i dati forniti dagli Enti certificatori quali: i bilanci delle società di capitali; le certificazioni di sistema di qualità aziendale; il fatturato globale, l’elenco soci e gli ammortamenti degli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero società di persone; i dati relativi alla consistenza media e al costo medio del personale dipendente. Il secondo è costituito dai dati che sono già in possesso dell’Autorità, come le attestazioni SOA, i certificati di esecuzione lavori (CEL) e le ricevute di pagamento del contributo obbligatorio. Il terzo, infine, è costituito dai documenti in possesso dall’operatore economico che come detto, vengono dallo stesso firmati digitalmente e caricati a sistema.
ULTERIORI DISPOSIZIONI E NORME TRANSITORIE – ART. 7, 8 E 9. L’art. 7 contiene la definizione delle modalità di fornitura dei dati da parti degli Enti certificatori e rimanda, per il dettaglio delle procedure tecniche di cooperazione applicativa, alle apposite convenzioni e protocolli d’intesa sottoscritti tra gli stessi e l’Autorità.
L’art. 8 identifica le misure di sicurezza adottate ai fini della protezione dei dati personali nelle varie fasi di gestione e trattamento delle informazioni e dei documenti acquisiti attraverso AVCPASS, che è stato progettato per corrispondere alle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali tra cui gli obblighi di sicurezza di cui all’art. 31 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Si ricorda che l’attività di progettazione e sviluppo del sistema informatico ha visto la costituzione di un tavolo tecnico con il Garante per la Protezione dei Dati Personali, che, per i profili di competenza, esprime il suo parere preventivo su tutte le convenzioni di cooperazione applicativa, nonché sulla Deliberazione ed eventuali successive modifiche.
L’art. 9, infine, precisa che per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione mercato elettronico, nonché per i settori speciali, il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell’Autorità.
Inoltre, specifica che, in via transitoria, i certificati (o in mancanza le fatture relative alle prestazioni eseguite) attestanti l’avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici devono essere inseriti nel sistema dagli operatori economici. Tale adempimento, posto a carico dell’operatore economico, apparentemente oneroso, in realtà costituisce una semplificazione complessiva, sia in considerazione della prevista possibilità di inserire nel sistema documenti alternativi al CEP, che si trovano nella diretta disponibilità dell’operatore economico (fatture e dati relativi all’esecuzione del contratto), sia del fatto che si tratta di una acquisizione una-tantum, a differenza di ciò che si avrebbe qualora le singole stazioni appaltanti dovessero, per ogni gara bandita, acquisire da una pluralità di altri soggetti informazioni di dettaglio per ogni concorrente.
Resta salvo che, qualora i documenti e i dati non siano messi a disposizione della Banca Dati da parte degli Enti certificatori, l’Autorità può provvedere comunque ad inoltrare una apposita richiesta. I suddetti Enti trasmettono i documenti richiesti dall’Autorità direttamente alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori. La richiesta dell’Autorità agli Enti certificatori conterrà tutti gli estremi che consentono di ricondurre esplicitamente la richiesta stessa agli obblighi di cui all’art. 6-bis del Codice.