Un’impresa di costruzioni ha realizzato un edificio ad uso residenziale. Dopo avere ceduto le unità immobiliari riconosce l’esistenza di difetti nell’impianto termico da essa realizzato ed accetta di rifarne, a proprie spese, una parte. Il lavoro viene affidato a terzi. Ai fini IVA la fattura che l’impresa esecutrice emetterà dovrà essere in reverse charge? In caso di risposta negativa, sarà possibile chiedere la fatturazione con IVA al 10% per l’esecuzione di servizi di manutenzione straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa
Rubrica a cura di AGEFIS©, Associazione Geometri Fiscalisti. www.agefis.it @AGEFIS_asso
I lavori effettuati per la sistemazione dell’impianto termico sono soggetti ad aliquota IVA del 10%, in quanto configurano un intervento di manutenzione (straordinaria o meno in questa fattispecie non ha rilevanza essendo l’aliquota applicabile la medesima sia in un caso che nell’altro) realizzati su di un immobile a prevalente destinazione abitativa.
Reverse Charge
Per quanto riguarda l’applicazione del regime previsto dall’articolo 17, comma 6, lettera a) del DPR 633/1972, si ritiene che nella fattispecie descritta non possa trovare applicazione il regime del "reverse charge", in quanto il rapporto tra la società incaricata di eseguire i lavori e la società committente non è qualificabile come "subappalto", condizione che il legislatore ha definito come indispensabile al fine applicare il regime dell’inversione contabile. La fattura emessa dalla società esecutrice dei i lavori avrà quindi l’IVA esposta.
Per completezza, si ricorda che l’aliquota ridotta prevista per la fattispecie costituita dalle manutenzioni ordinarie e straordinarie su immobili abitativi, con il limite dei "beni significativi", è stata resa definitiva dall’articolo 1, comma 11, della legge 191/2009 ("Legge finanziaria 2010").
NOVITA' NEL REVERSE CHARGE DAL 2015
Ricordiamo che la Legge di Stabilità per l'anno 2015 ha modificato il meccanismo di Reverse charge andando ad aggiungere una nuova lettera a-ter all'art. 17 del DPR 633/1972. Per le opere richiamate da questa formulazione aggiunta, il meccanismo viene applicato anche in assenza di subappalto. Si tratta di demolizioni, opere di completamento di edifici e l'installazione degli impianti. Soggetti al Reverse Charge saranno tutti i soggetti passivi iva, non solo nell'ambito del subappalto.
L'Ance nel gennaio 2015 ha diramato una circolare in cui si chiedeva interrogativamente se la manutenzione degli impianti rientrasse nel reverse charge ma, in attesa di una circolare interpretativa delle Entrate, l'interpretazione letterale della norma parla solo di "installazione" non di "manutenzione".