L'Agenzia delle entrate ha pubblicato oggi 6 aprile il provvedimento del direttore Prot. n. 120748/2023 avente ad oggetto “Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per le spese sostenute per l'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”.
Il comma 812 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha previsto un credito d’imposta a favore delle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 maggio 2022 sono definite le modalità per l’accesso al credito d’imposta.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 382045 dell’11 ottobre 2022, emanato ai sensi del decreto attuativo del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 maggio 2022, sono state definite le modalità applicative per il riconoscimento del suddetto credito d’imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa complessivo di 3 milioni di euro. In particolare, il richiamato provvedimento dell’11 ottobre 2022 prevede che: a) l’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta è presentata all’Agenzia delle entrate dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023; b) ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 3 milioni di euro, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze, è comunicata la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun beneficiario; c) la percentuale di cui al punto precedente è ottenuta, ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 del citato decreto ministeriale del 6 maggio 2022, in base al rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate (pari a 3 milioni di euro) e l’importo complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze presentate dai beneficiari. Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle predette spese agevolabili risulti inferiore al limite complessivo di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.
Tanto premesso, l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle istanze validamente presentate dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è risultato pari a 32.781.559 euro, a fronte di 3 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa. Pertanto, con il presente provvedimento (in allegato) si rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 9,1514 per cento (3.000.000 / 32.781.559) dell’importo del credito richiesto.