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Sistemi di distribuzione chiusi (SDC): le modalità di aggiornamento dei registri

Una nuova delibera dell'Autorità precisa quali informazioni devono essere rese disponibili, a quali soggetti e con quali tempistiche

lunedì 1 agosto 2016 - Redazione Build News

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Con la Delibera 442/2016/R/eel del 28 luglio, l'Autorità per l'energia ha definito le modalità di aggiornamento dei registri dei sistemi di distribuzione chiusi (Sdc), precisando quali informazioni devono essere rese disponibili, a quali soggetti e con quali tempistiche.

La Delibera prevede che i soggetti responsabili della gestione di una RIU (Rete Interna di Utenza) procedano, entro il 30 settembre 2016, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante e contenente tutte le informazioni e i documenti di cui all’Allegato A, a integrare la documentazione già inviata all’Autorità all’atto della richiesta di inclusione nell’elenco di cui alla Tabella 1 della deliberazione ARG/elt 52/10 ovvero con successive comunicazioni.

In particolare, le informazioni e i documenti di cui al predetto Allegato A devono essere resi in relazione alla situazione in essere alla data del 15 agosto 2009, nonché alla situazione in essere alla data di invio della dichiarazione aggiornata, descrivendo in una relazione le modifiche e variazioni che si sono susseguite tra il 15 agosto 2009 e la data di invio della dichiarazione aggiornata.

I soggetti responsabili della gestione di una RIU comunicano le ulteriori modifiche eventualmente intercorse sulla propria RIU nel periodo tra la data di invio della dichiarazione aggiornata e il 31 dicembre 2016 tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente tutte le informazioni e i documenti di cui all’Allegato A sui quali hanno effetto le modifiche intercorse.

In attuazione del TISDC:

a) a partire dall’1 gennaio 2017, i gestori dei SDC sono tenuti a registrarsi all’anagrafica operatori di cui alla deliberazione GOP 35/08 in qualità di “gestori di sistemi di distribuzione chiusi” e a comunicare all’Autorità eventuali modifiche societarie o di attività sfruttando il predetto strumento informativo;

b) gli obblighi di cui all’articolo 5 della deliberazione GOP 35/08, in relazione all’attività di gestione di un SDC, iniziano a decorrere dall’anno 2017.

MODIFICHE AL TISDC. La delibera prevede di modificare il TISDC, inserendo, dopo il comma 9.8, i seguenti commi:

“9.9 Entro il 31 dicembre 2017, i soggetti responsabili della gestione di reti interne d’utenza redigono, per ciascuna RIU di cui sono gestori, una relazione tecnica descrittiva che illustra tutte le caratteristiche della medesima rete. Tale relazione deve:

a) descrivere il perimetro della RIU e gli elementi caratteristici presi a riferimento per l’individuazione del predetto perimetro (muri di cinta, particelle, ecc.);

b) individuare e numerare le singole unità immobiliari afferenti alle particelle catastali (di cui occorre riportare l’elenco) in cui è suddivisibile la RIU e, per ciascuna unità immobiliare, occorre individuare le/la società che operano/opera e descrivere le attività e/o i processi/servizi svolti da ciascuna società;

c) evidenziare le singole UC presenti nella RIU, indicando, per ciascuna di esse, quali sono le unità immobiliari di cui alla lettera b) da cui è composta, le motivazioni che permettono il loro accorpamento in un’unica UC e il codice POD; occorre altresì evidenziare le eventuali UC (con le rispettive unità immobiliari da cui sono costituite) che, pur presenti nel perimetro della RIU, non risultano connesse a essa ovvero, pur essendo connesse a essa, sono utenze della rete pubblica;

d) riportare informazioni sulle singole UP presenti all’interno del perimetro della RIU e i relativi codici CENSIMP, specificando, se presente, la tipologia di incentivo di cui godono; occorre altresì evidenziare le eventuali UP che, pur presenti nel perimetro della RIU, non risultano connesse a essa ovvero, pur essendo connesse a essa, sono utenze della rete pubblica;

e) riportare indicazioni sui collegamenti elettrici tra le singole unità immobiliari e le singole UC e UP. A tal fine dovranno essere predisposte:

- una planimetria in cui siano riportate tutte le unità immobiliari, la localizzazione delle diverse cabine elettriche che compongono la RIU, fino alle cabine MT/BT e le relative linee elettriche AT e MT;

- una planimetria che permetta di comprendere da quale/i cabina/e sono alimentate le singole unità immobiliari catastali (specificando e dettagliando nella relazione le casistiche in cui i quadri BT, ovvero MT, ovvero AT di una stessa unità immobiliare siano alimentati da più cabine);

- uno schema unifilare dettagliato di tutte le cabine elettriche costituenti la RIU e dei diversi quadri MT e BT a essi associati con indicazione dei carichi o dei generatori sottesi. Lo schema unifilare deve rappresentare accuratamente i circuiti e le loro connessioni per l’intero impianto di utenza per la connessione. Sullo schema unifilare devono essere rappresentate tutte le apparecchiature allo stesso livello della tensione di interconnessione, così come posizionate, oltre ai collegamenti verso tutti i circuiti in media e bassa tensione ed esterni, nonché il posizionamento delle diverse apparecchiature di misura installate. Lo schema unifilare deve recare, inoltre, nomi, numerazioni e caratteristiche nominali principali di tutti i macchinari e di tutte le apparecchiature presenti in impianto, ivi incluse le apparecchiature di misura installate;

f) riportare indicazioni delle apparecchiature di misura utilizzate per determinare l’energia elettrica prelevata e consumata da ciascuna UC nonché prodotta e immessa da ciascuna UP; descrivere, qualora presenti, gli algoritmi di misura utilizzati per la determinazione delle predette misure;

g) chiarire quali sono le apparecchiature di misura utilizzate al fine di determinare eventuali ulteriori misure necessarie a ottemperare alla regolazione vigente e i relativi algoritmi di misura qualora presenti, ivi inclusi gli algoritmi necessari a individuare l’energia elettrica consumata nella RIU e non prelevata dalla rete pubblica, nonché le modalità di ripartizione della stessa tra i diversi utenti.

La predetta relazione tecnica dovrà essere redatta in riferimento alla configurazione della RIU in essere alla data del 15 agosto 2009 nonché alla data dell’ultimo aggiornamento inviato all’Autorità ai sensi dei punti 1. e 2. della deliberazione 442/2016/R/eel. Qualora sia apportata una modifica alla RIU in data successiva a quella a cui si riferisce la relazione tecnica descrittiva, il gestore della RIU redige e conserva un addendum integrativo alla relazione tecnica dando evidenza delle modifiche intercorse e allegando le eventuali planimetrie e schemi unifilari aggiornati. La predetta relazione tecnica dovrà essere aggiornata entro 30 giorni dall’avvenuta modifica apportata alla RIU e dovrà essere conservata dal gestore della RIU affinché possa essere messa a disposizione dell’Autorità entro 15 giorni dall’eventuale richiesta della medesima Autorità.

9.10 Fatte salve eventuali dismissioni della RIU, nel caso di modifiche apportate alla RIU negli anni successivi al 2016, il gestore della RIU rispetta gli obblighi di comunicazione e di aggiornamento previsti dalla regolazione generale e in particolare gli obblighi previsti dal SII, dalla deliberazione GOP 35/08, dal sistema GAUDÌ, dal Codice di Rete di Terna, dal TIS, nonché dalle procedure definite da Terna ai sensi del comma 9.13, ferma restando la necessità di aggiornare la relazione tecnica descrittiva di cui al comma 9.9.

9.11 A partire dall’1 gennaio 2017, il registro delle RIU di cui al comma 9.1, lettera a), coincide con il registro pubblicato sul sito internet di Terna e aggiornato ai sensi del punto 5. della deliberazione ARG/elt 172/10 e di quanto previsto ai commi 9.12 e 9.13.

9.12 Terna, a partire dall’1 gennaio 2017, in relazione ai SDC, ottempera a quanto previsto dal punto 5. della deliberazione ARG/elt 172/10, pubblicando sul proprio sito internet, in apposite sezioni tra loro distinte, il registro delle RIU e quello degli ASDC, specificando per ciascuna rete il relativo gestore, i relativi codici identificativi e i comuni su cui insiste la rete privata, garantendone il tempestivo aggiornamento. Terna implementa altresì l’archivio storico delle variazioni societarie intervenute successivamente all’1 gennaio 2017.

9.13 Terna, entro il 30 novembre 2016, definisce le modalità e le tempistiche con le quali i gestori dei SDC devono comunicare alla medesima le modifiche rilevanti ai fini dell’aggiornamento degli elenchi di cui al comma 9.12 e dei rispettivi archivi storici.”

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