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Sistemi di misurazione intelligenti: novità nella nuova Direttiva 2019/944/UE

Gli Stati membri dovranno assicurare l'introduzione nei loro territori di sistemi che favoriscano la partecipazione attiva dei clienti al mercato dell'energia elettrica

lunedì 24 giugno 2019 - Redazione Build News

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Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 158/125 del 14 giugno 2019, è pubblicata la Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE.

Si tratta di uno degli ultimi quattro provvedimenti, approvati dal Consiglio Ue del 22 maggio 2019, presentati dalla Commissione europea nell'ambito del "Pacchetto energia pulita per tutti gli europei".

La nuova Direttiva (UE) 2019/944 entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Segnaliamo, in particolare, gli articoli da 19 a 22:

Art. 19 Sistemi di misurazione intelligenti

1.Allo scopo di promuovere l'efficienza energetica e di responsabilizzare i clienti finali, gli Stati membri o, qualora lo Stato membro abbia così disposto, l'autorità di regolazione raccomandano fermamente alle imprese elettriche e agli altri partecipanti al mercato di ottimizzare l'uso dell'energia elettrica, fra l'altro fornendo servizi di gestione dell'energia, sviluppando formule tariffarie innovative e introducendo sistemi di misurazione intelligenti interoperabili, in particolare con sistemi di gestione dell'energia dei consumatori e reti intelligenti, nel rispetto delle norme dell'Unione applicabili in materia di protezione dei dati.

2.Gli Stati membri assicurano l'introduzione nei loro territori di sistemi di misurazione intelligenti, che favoriscano la partecipazione attiva dei clienti al mercato dell'energia elettrica. Tale introduzione può essere soggetta a una valutazione costi-benefici da eseguire in conformità dei principi di cui all'allegato II.

3.Gli Stati membri che procedono all'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti adottano e pubblicano i requisiti funzionali e tecnici minimi per i sistemi di misurazione intelligenti destinati a essere introdotti nel loro territorio in conformità dell'articolo 20 e dell'allegato II. Gli Stati membri assicurano l'interoperabilità di tali sistemi di misurazione intelligenti e la loro capacità di fornire informazioni per i sistemi di gestione energetica dei consumatori. A tal fine, gli Stati membri tengono debitamente conto dell'applicazione delle pertinenti norme tecniche, comprese quelle che consentono l'interoperabilità, delle migliori prassi e dell'importanza dello sviluppo delle reti intelligenti e dello sviluppo del mercato interno dell'energia elettrica.

4.Gli Stati membri che procedono all'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti assicurano che i clienti finali contribuiscano ai costi connessi all'introduzione in modo trasparente e non discriminatorio, tenendo conto dei benefici a lungo termine per l'intera filiera. Gli Stati membri o, qualora uno Stato membro abbia disposto in tal senso, l'autorità competente designata, controllano regolarmente l'introduzione nei loro territori dei sistemi di misurazione intelligenti per seguire il conseguimento di benefici per i consumatori.

5.Qualora l'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti sia stata valutata negativamente in seguito all'analisi costi-benefici di cui al paragrafo 2, gli Stati membri assicurano che tale valutazione sia riveduta almeno ogni quattro anni, o con maggiore frequenza, in risposta ai cambiamenti significativi delle ipotesi di base e agli sviluppi tecnologici e del mercato. Gli Stati membri comunicano tempestivamente alla Commissione i risultati della loro analisi costi-benefici aggiornata.

6.Le disposizioni in materia di misurazione intelligente di cui alla presente direttiva si applicano agli impianti futuri e agli impianti che sostituiscono i contatori intelligenti più vecchi. I sistemi di misurazione intelligente che sono già installati o il cui «avvio dei lavori» ha avuto inizio prima del 4 luglio 2019 possono restare operativi durante il loro intero ciclo di vita, ma, nel caso dei sistemi di misurazione intelligenti che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 20 e all'allegato II, non possono restare operativi oltre il 5 luglio 2031.

Ai fini del presente paragrafo per «avvio dei lavori» si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo fermo impegno ad ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità preliminari non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento dell'acquisizione di attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.

Art. 20 Funzionalità dei sistemi di misurazione intelligenti

Qualora l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti sia valutata positivamente in seguito all'analisi costi-benefici di cui all'articolo 19, paragrafo 2, oppure siano sistematicamente introdotti sistemi di misurazione intelligenti dopo il 4 luglio 2019, gli Stati membri introducono sistemi di misurazione intelligenti in conformità alle norme tecniche europee, all'allegato II e ai seguenti requisiti:

a) i sistemi di misurazione intelligenti misurano accuratamente il consumo effettivo di energia elettrica e sono in grado di fornire ai clienti finali informazioni sul tempo effettivo d'uso. I dati sui consumi storici convalidati sono resi accessibili e visualizzabili facilmente e in modo sicuro ai clienti finali, su richiesta e senza costi aggiuntivi. I dati sui consumi in tempo quasi reale non convalidati sono anch'essi resi accessibili facilmente e in modo sicuro ai clienti finali, senza costi aggiuntivi e attraverso un'interfaccia standardizzata o mediante l'accesso a distanza, a sostegno dei programmi di efficienza energetica automatizzata, della gestione della domanda e di altri servizi;

b) la sicurezza dei sistemi di misurazione intelligenti e della comunicazione dei dati è conforme alla pertinente normativa dell'Unione in materia di sicurezza, tenendo debitamente conto delle migliori tecniche disponibili per garantire il più alto livello di cibersicurezza tenendo al contempo presenti i costi e il principio di proporzionalità;

c) la riservatezza dei clienti finali e la protezione dei loro dati deve essere conforme alla pertinente normativa dell'Unione sulla protezione dei dati e della vita privata;

d) gli operatori assicurano che i contatori dei clienti attivi che immettono energia elettrica nella rete possano registrare l'energia elettrica immessa nella rete dai locali dei clienti attivi;

e) se il cliente finale lo richiede, i dati sull'energia elettrica immessa nella rete e sul loro consumo di energia elettrica sono messi a sua disposizione, in conformità degli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 24, attraverso un'interfaccia di comunicazione standardizzata o mediante l'accesso a distanza, oppure comunicati a un terzo che lo rappresenta, in un formato facilmente comprensibile, in modo da permettergli di raffrontare offerte comparabili;

f) prima o al momento dell'installazione del contatore intelligente si forniscono al cliente finale consulenza e informazioni adeguate, in particolare riguardo al pieno potenziale del dispositivo in termini di gestione della lettura e di monitoraggio del consumo di energia elettrica, nonché riguardo alla raccolta e al trattamento dei dati personali a norma della pertinente normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati;

g) i sistemi di misurazione intelligenti consentono la misurazione e il pagamento per i clienti finali con la stessa risoluzione temporale utilizzata per il periodo di regolazione degli sbilanciamenti nel mercato nazionale.

Ai fini della lettera e) del primo comma, il cliente finale può recuperare i dati del contatore o trasmetterli a terzi senza costi aggiuntivi, conformemente al diritto alla portabilità dei dati sancito dalla normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati.

Art. 21 Diritto a un contatore intelligente

1.Qualora l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti sia stata valutata negativamente in seguito all'analisi costi-benefici di cui all'articolo 19, paragrafo 2, e non siano stati sistematicamente introdotti sistemi di misurazione intelligenti, gli Stati membri assicurano che ciascun cliente finale abbia diritto, su richiesta, sostenendo i costi connessi, all'installazione o, se del caso, all'adattamento, a condizioni eque, ragionevoli ed efficaci sotto il profilo dei costi, di un contatore intelligente che:

a) sia dotato, ove tecnicamente possibile, delle funzioni di cui all'articolo 20 o di una serie minima di funzioni da definire e pubblicare a cura degli Stati membri a livello nazionale in conformità dell'allegato II;

b) sia interoperabile e in grado di realizzare l'auspicata connettività delle infrastrutture di misurazione con i sistemi di gestione dell'energia dei consumatori in tempo quasi reale.

2.Nel contesto della richiesta di un cliente relativa all'installazione di un contatore intelligente di cui al paragrafo 1, lo Stato membro o, qualora lo Stato membro abbia così disposto, l'autorità competente designata:

a) assicura che il cliente finale che richiede l'installazione di un contatore intelligente riceva un'offerta che espliciti e descriva chiaramente:

i) le funzioni e l'interoperabilità supportate dal contatore intelligente e i servizi realizzabili, così come i vantaggi realisticamente conseguibili grazie al contatore intelligente in quel momento specifico;

ii) eventuali costi connessi a carico del cliente finale;

b) assicura che il contatore sia installato entro un termine ragionevole, entro quattro mesi dalla richiesta del cliente;

c) periodicamente, e almeno ogni due anni, rivede e rende pubblici i costi connessi e ne traccia l'evoluzione a seguito degli sviluppi tecnologici e dei potenziali adeguamenti del sistema di misurazione.

Art. 22 Contatori convenzionali

1.Qualora i clienti finali non dispongano di contatori intelligenti, gli Stati membri assicurano che siano dotati di contatori convenzionali individuali in grado di misurare con precisione il consumo effettivo.

2.Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali possano leggere facilmente i loro contatori convenzionali, direttamente o indirettamente mediante un'interfaccia online o un'altra interfaccia idonea.

In allegato la Direttiva (UE) 2019/944

Leggi anche: “Mercato interno dell’energia elettrica, pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento europeo

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