Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Serie L del 26 luglio è pubblicata la raccomandazione (UE) 2024/2002 del 24 luglio 2024, con la quale la Commissione europea stabilisce orientamenti per l’interpretazione dell’articolo 11 della direttiva (UE) 2023/1791 sull'efficienza energetica (rifusione della direttiva 2012/27/UE) per quanto riguarda i sistemi di gestione dell’energia e gli audit energetici.
Il criterio
Conformemente all’articolo 11 della direttiva (UE) 2023/1791, il criterio per definire l’applicazione dei sistemi di gestione dell’energia o degli audit energetici è il consumo medio di energia di un’impresa.
Ne consegue che gli Stati membri devono garantire che le imprese aventi un consumo di energia superiore a 10 TJ, tenendo conto di tutti i vettori energetici e della media degli ultimi tre anni, siano soggette a audit energetici e che quelle con un consumo di energia superiore a 85 TJ mettano in atto sistemi di gestione dell’energia.
Le imprese al di sotto della soglia di consumo di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2023/1791 dovrebbero comunque essere incoraggiate a sottoporsi ad audit energetici e ad attuare le raccomandazioni che ne derivano.
Centri di audit energetico per le PMI e le microimprese
Al fine di creare condizioni adeguate per le piccole e medie imprese (PMI) e offrire loro sostegno, gli Stati membri sono incoraggiati ad attuare meccanismi quali i centri di audit energetico per le PMI e le microimprese, che forniscono audit energetici senza entrare in concorrenza con gli auditor privati, nonché altri regimi di sostegno per le PMI. Nell’ambito dello sviluppo di regimi di sostegno e programmi a favore delle PMI, gli Stati membri dovrebbero garantire che i loro programmi includano anche sostegno alle PMI nella quantificazione dei molteplici benefici delle misure di efficienza energetica, nello sviluppo di tabelle di marcia per l’efficienza energetica e nello sviluppo di reti per l’efficienza energetica per le PMI, con il contributo di facilitatori indipendenti.
Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli audit energetici e i sistemi di gestione dell’energia tengano conto delle pertinenti norme europee o internazionali, quali EN ISO 50001 (sistemi di gestione dell’energia) o EN 16247-1 (audit energetici) o, se è incluso un audit energetico, EN ISO 14000 (sistemi di gestione ambientale) e siano pertanto in linea con le disposizioni dell’allegato VI della rifusione della direttiva sull’efficienza energetica.
Gli audit energetici possono essere effettuati su base autonoma o far parte di un più ampio sistema di gestione ambientale o di un contratto di rendimento energetico, ma in tutti i casi l’approccio deve essere conforme ai requisiti minimi di cui all’allegato VI della direttiva (UE) 2023/1791.
Le scadenze
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che recepiscono l’articolo 11 della direttiva (UE) 2023/1791 entro l’11 ottobre 2025, ad eccezione delle disposizioni del suo paragrafo 1 sull’attuazione dei primi sistemi di gestione dell’energia e delle disposizioni del suo paragrafo 2 sullo svolgimento del primo audit energetico da parte delle imprese che rientrano per la prima volta nel campo di applicazione della direttiva, che devono essere recepite rispettivamente entro l’11 ottobre 2027 e l’11 ottobre 2026.
Gli Stati membri hanno la facoltà di scegliere come recepire e attuare le prescrizioni sui sistemi di gestione dell’energia e sugli audit energetici, optando per le modalità che più si confanno alle circostanze nazionali. In questo contesto è raccomandabile interpretare le disposizioni pertinenti della direttiva (UE) 2023/1791 in modo concorde, così da contribuire a una sua lettura uniforme in tutti gli Stati membri in sede di elaborazione delle misure di recepimento.
Gli orientamenti interpretativi di cui all’allegato della raccomandazione (UE) 2024/2002
Gli Stati membri dovrebbero seguire gli orientamenti interpretativi di cui all’allegato della raccomandazione (UE) 2024/2002 al momento di recepire nell’ordinamento nazionale l’articolo 11 della direttiva (UE) 2023/1791. Gli orientamenti sostituiscono la precedente nota orientativa sulla direttiva 2012/27/UE, del 6 novembre 2013, sull’efficienza energetica - articolo 8: Audit energetici e sistemi di gestione dell’energia [SWD (2013)447 final]. Alcune parti della precedente nota orientativa potrebbero tuttora essere utili agli Stati membri per l’attuazione delle disposizioni relative all’audit energetico.
L’interpretazione vincolante della legislazione UE è comunque competenza esclusiva della Corte di giustizia dell’Unione europea.