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Sistri, nella Manovra nuovo rinvio al 31 dicembre 2018 e semplificazioni

Approvato emendamento che oltre alla proroga senza sanzioni inserisce nel Codice ambientale norme per la semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti

giovedì 21 dicembre 2017 - Redazione Build News

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La commissione Bilancio della Camera ha approvato il 19 dicembre un emendamento alla Manovra 2018 che proroga di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2018, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI - e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il termine finale di efficacia del contratto con l’attuale concessionaria del SISTRI.

Inoltre, l'emendamento inserisce l’art. 194-bis nel Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/06) finalizzato all’introduzione di norme volte alla semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e al recupero dei contributi dovuti in materia di SISTRI.

L'emendamento – si legge nel dossier del Servizio Studi della Camera dei deputati - modifica il comma 3-bis dell’art. 11 del D.L. 101 del 2013 al fine di prorogare fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis dell’articolo 11 del D.L. 101/2013, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

Nello stesso periodo, quindi per tutto il 2018, non si applicano le sanzioni relative al SISTRI, diverse da quelle concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa (tali ultime sanzioni, previste dai commi 1 e 2 dell'art. 260-bis del D.Lgs. n. 152/2006, sono infatti già operative dal 1° aprile 2015 e sono ridotte del 50 per cento).

Viene inoltre modificato il comma 9-bis dell’art. 11 del D.L. 101 del 2013, al fine di prorogare alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis dell’art. 11 del D.L. 101/2013, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, il termine finale di efficacia del contratto con l’attuale concessionaria del SISTRI (Selex Service Management S.p.A.) e il termine fino al quale è garantito, alla medesima società, l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati. Viene altresì previsto che all'attuale concessionaria del SISTRI venga corrisposta, a titolo di anticipazione delle somme da versare per l'indennizzo dei suddetti costi di produzione e salvo conguaglio, la somma di 10 milioni di euro annui in ragione dell’effettivo espletamento del servizio svolto nel corso dell’anno 2018, come già previsto per gli anni 2015, 2016 e 2017.

SEMPLIFICAZIONI. Come già detto l'emendamento aggiunge il comma 194-bis nel cd. Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/06), che introduce norme per la semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti in materia di SISTRI, al fine di:

1) prevedere l’adempimento delle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto, di cui agli articoli 190 e 193 del Codice dell’Ambiente, anche in formato digitale, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n. 82 del 2005 (Codice di amministrazione digitale) e per consentire la lettura integrata dei dati riportati;

2) consentire al Ministero dell'ambiente, sentiti il Ministero delle infrastrutture e trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia per l’italia Digitale ed Unioncamere, l’emanazione di un decreto per la predisposizione del formato digitale degli adempimenti previsti;

3) consentire la trasmissione della quarta copia dei formulario di trasporto prevista al comma 2 dell'articolo 193, anche mediante posta elettronica certificata;

4) prevedere l’applicazione al contributo di iscrizione al SISTRI, di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente 30 marzo 2016, n. 78, dei termini di prescrizione di cui all'articolo 2946 (Prescrizione ordinaria) del Codice civile, che fissa il termine di prescrizione dei diritti in dieci anni, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente;

5) prevedere l’adozione di procedure per il recupero dei contributi SISTRl dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o conguaglio da parte degli utenti del sistema SISTRI, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) comunicazione di avvio del procedimento con l'invio del sollecito di pagamento, prima di procedere alla riscossione coattiva del credito vantato dal Ministero dell‘ambiente per contributi SISTRI dovuti e non corrisposti o corrisposti parzialmente;

b) determinazione unitaria del debito o del credito, procedendo alla compensazione dei crediti maturati a titolo di rimborso con quanto dovuto a titolo di contributo;

c) previsione di modalità semplificate per la regolarizzazione della posizione contributiva degli utenti obbligati al pagamento del contributo SISTRI, fino all'annualità in corso alla data di approvazione della disposizione, che non vi abbiano provveduto o vi abbiano provveduto parzialmente, mediante ravvedimento operoso, acquiscienza, o accertamento concordato in contradditorio;

d) definizione di strumenti di conciliazione giudiziale, al fine di favorire il raggiungimento di accordi, in sede processuale, tra il Ministero dell'ambiente e gli utenti del sistema SISTRI per i profili inerenti il pagamento o il rimborso del contributo SlSTRI.

6) prevedere l’estinzione della sanzione dovuta per il mancato pagamento del contributo per l'iscrizione, prevista all’art. 260-bis, comma 2 del Codice dell’Ambiente, senza il pagamento di interessi, a seguito dell’esperimento delle procedure indicate al comma 2 e della regolarizzazione della posizione contributiva.

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