Sentenze

Siti inquinati, i costi di bonifica spettano al proprietario

Il Consiglio di Stato ha chiarito che la responsabilità e i costi di bonifica sono riconducibili al proprietario del terreno, anche se la causa dell’inquinamento non è imputabile a lui

lunedì 10 maggio 2021 - Redazione Build News

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di Franco Metta

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l Consiglio di Stato, con la recente sentenza 8 aprile 2021 n. 2847 (IN ALLEGATO) è intervenuto in materia di bonifica di siti inquinati chiarendo le responsabilità in capo ai proprietari dei terreni. Ha giudicato infatti ammissibile l’ordinanza con cui un Comune, sulla base di accertamenti tecnici effettuati dall'azienda sanitaria locale, intimava al proprietario di un terreno di procedere alla rimozione dei rifiuti. Il proprietario si era giudizialmente opposto.

Secondo i giudici l’inquinamento delle acque, seppur riconducibile al mancato ripristino dei luoghi a seguito della dismissione della discarica, non coincide con tale momento poiché l'evento dannoso non è derivato dalla situazione dei terreni all'atto della cessazione dell'affitto. Quindi per gli effetti poi verificatisi la responsabilità ricade sul proprietario del sito, in considerazione del complesso di fattori che a distanza di anni hanno generato l'inquinamento e non sul Comune che anni prima aveva gestito la discarica.

L'ordinanza, ha confermato il Consiglio di Stato, è giustamente indirizzabile nei confronti del proprietario rientrato in possesso del terreno, e che ha la disponibilità del sito dal quale il pericolo da eliminare ha avuto origine. L’articolo 192 del Codice ambientale vieta l'abbandono e il deposito incontrollato sui rifiuti nel suolo ponendo in capo al responsabile l'obbligo (intimabile mediante ordinanza del sindaco del Comune) di provvedere alla loro rimozione, avvio a recupero/smaltimento e ripristino.

L’ordinanza di rimozione di rifiuti abbandonati e ripristino dei luoghi deve essere necessariamente indirizzata al responsabile dell'illecito, e prevede il coinvolgimento (in solido) del proprietario solo nel caso la violazione gli sia imputabile (anche a titolo omissivo) per dolo o colpa. Stesso discorso per quanto concerne l’ordinanza di bonifica (ex articolo 200 del D.Lgs. 152/2006 ) che può essere indirizzata al solo proprietario responsabile dell'inquinamento. Nel caso in cui il responsabile non sia individuabile oppure non provveda e le misure non siano adottate dal proprietario del sito o da altro soggetto interessato, la pubblica amministrazione deve adottare gli interventi necessari, agendo poi direttamente nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento per recuperare le spese sostenute.

In allegato, la Sentenza n. 2847 dell’8 aprile 2021 del Consiglio di Stato

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