La scadenza per il pagamento della quinta rata della “rottamazione-quater” è stata prorogata dal 31 luglio al 15 settembre.
Motivi dello slittamento
Questo cambio di data è stato preannunciato nell’ultimo decreto attuativo della riforma fiscale approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 26 luglio.
Il Consiglio ha approvato in modo definitivo il decreto legislativo contenente “disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale”. È il sesto articolo di questo decreto a far slittare la data del termine per il pagamento al 15 settembre.
Cosa comporta il rinvio?
Il rinvio aumenta per i contribuenti il lasso di tempo utile per effettuare il pagamento, che, se si approfitta dei cinque giorni di tolleranza previsti, si estende al 20 settembre. I giorni di tolleranza previsti non permettono di incorrere in sanzioni e maggiorazione e non comportano la decadenza della procedura di regolarizzazione.
Cos’è la “rottamazione-quater”?
La rottamazione-quater riguarda i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Permette di pagare solo il capitale e le spese per procedure esecutive e diritti di notifica, escludendo interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
In caso di debiti relativi a sanzioni per violazioni del Codice della strada e altre sanzioni amministrative (non legate a violazioni tributarie o obblighi contributivi e previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa prevede che non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, comprese le “maggiorazioni” di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981, gli interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973, gli interessi di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.
Per aderire alla rottamazione, era possibile dividere il pagamento delle somme dovute in un massimo di 18 rate (5 anni): le prime due da versare nel 2023 e le altre il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio (ora settembre) e 30 novembre di ogni anno dal 2024. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, si perdono i benefici della misura e i versamenti effettuati saranno considerati come acconti sulle somme dovute.
Debiti agevolabili e non agevolabili
- Debiti agevolabili: cartelle non notificate, carichi in rateizzazione o sospensione, e carichi già sottoposti a precedenti misure agevolative;
- Debiti non agevolabili: recupero degli aiuti di Stato, crediti da condanne della Corte dei conti, multe e sanzioni penali, risorse proprie dell’UE e IVA all’importazione, somme affidate dagli enti locali per riscossione.
Importo delle rate
È possibile conoscere l’importo delle rate da pagare collegandosi al sito dell’Agenzia delle Entrate. Nell’area riservata è presente una copia della Comunicazione delle somme dovute contenente il piano di pagamento e i moduli. Una copia può essere richiesta anche senza credenziali, compilando un form dedicato e allegando i documenti di riconoscimento.
Le prime due rate dovevano corrispondere al 10% delle somme complessive dovute per la Definizione agevolata, mentre le restanti rate sono di pari importo. A partire dal 1° novembre 2023, si applicano interessi al tasso del 2% annuo.
Modalità di pagamento
Il pagamento può essere effettuato tramite il servizio “Paga online” sul sito dell’Agenzia delle Entrate, i canali telematici delle banche, Poste Italiane e altri operatori aderenti.
È possibile richiedere la domiciliazione bancaria o utilizzare i moduli di pagamento allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” presso banche, Poste, ricevitorie e tabaccai.