Nell’ambito della procedura di infrazione 2013/4212, è pervenuto il parere motivato emesso dalla Commissione europea in data 15 giugno2017, nel quale Bruxelles ha affermato che la norma italiana che impone alle SOA (Società organismi di attestazione) di avere una sede in Italia comporta una restrizione alla libera circolazione dei servizi che non è giustificata da motivi di ordine pubblico.
Sul punto, l’Autorità anticorruzione (Anac) ritiene che l’attività di attestazione, essendo connotata da elementi di discrezionalità e dalla sussistenza di poteri di decisione, di coercizione e di sanzione, debba essere qualificata come attività che partecipa in maniera diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri e quindi sottratta all’applicazione della direttiva sui servizi.
Per tali motivi, all’esito dell’emissione del citato parere della Commissione europea, il Consiglio dell’Anac ha deciso di intervenire sul documento contenente la proposta al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per l’adozione del decreto di cui all’art. 83, comma 2, del Codice Appalti nella parte relativa agli Organismi di Attestazione, al fine di attribuire maggiore risalto a quegli aspetti dell’attività di attestazione che maggiormente la qualificano, contribuendo a differenziarla da altre attività simili (es. attività di certificazione).
CONSULTAZIONE FINO AL 3 AGOSTO. A tal fine sono state introdotte integrazioni agli artt. 1, 15 e 17 del documento di consultazione. È possibile trasmettere osservazioni e proposte sulle predette integrazioni sino alle ore 12.00 del 3 agosto 2017.