L'Aula del Senato ha approvato, con modifiche, il disegno di legge n. 2228 recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015”. Il testo passa ora all'esame della Camera.
Nella seduta del 4 maggio è stato approvato senza modifiche anche l'articolo 6 del provvedimento che elimina l’obbligo per le Società Organismi di Attestazione (SOA) che accertano i requisiti degli appaltatori di lavori pubblici di avere la sede legale in Italia, mantenendo per esse il solo obbligo di avere una sede nel territorio della Repubblica.
La disposizione punta a superare la procedura di infrazione n. 2013/4212, avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per aver imposto alle SOA l'obbligo di avere la propria sede legale nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 64, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010. Sulla questione si è pronunciata la Corte di giustizia dell’Unione europea.
NUOVO CODICE APPALTI. Il dossier di Senato e Camera segnala che l'articolo 6 “interviene su un testo normativo, il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che risulta in via di abrogazione. L'articolo 217, lettera u), n. 1, del recente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il c.d. nuovo codice degli appalti, ne ha disposto infatti, in via generale, l'abrogazione "dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del presente codice, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del decreto del Presidente della repubblica n. 207 del 2010 da esse sostituite".
L'articolo 217 del nuovo Codice appalti ha contestualmente abrogato il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ("Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") e il relativo regolamento di attuazione ed esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207).
Le società organismi di attestazione sono state disciplinate ex novo dall'articolo 84 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. Si tratta di organismi di diritto privato (comma 1) che attestano, a favore dei soggetti esecutori (a qualsiasi titolo) di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, il possesso dei seguenti requisiti di qualificazione (comma 4):
1) l'assenza dei motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a procedure di appalto o concessione;
2) il possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale elencati all'articolo 83 del medesimo decreto;
3) il possesso di certificazione di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale;
4) il possesso di certificazione del rating di impresa, rilasciata dall'ANAC, basato - ai sensi del comma 10 dell'articolo 83 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016 - su indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono la capacità strutturale e di affidabilità dell'impresa.
COORDINAMENTO DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE EUROPEA 2015 CON IL NUOVO CODICE APPALTI. Al riguardo, il dossier di Camera e Senato fa presente che “ai sensi dell'articolo 216, comma 14, del nuovo codice degli appalti, recante disposizioni transitorie e di coordinamento, fino all'adozione delle linee guida indicate all'articolo 83, comma 2, del medesimo testo, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. In tale titolo III, risulta ricompreso anche l'articolo 64, in materia di requisiti generali e di indipendenza delle SOA, che risulta oggetto di novella da parte del disegno di legge europea in esame”.
I servizi studi di Senato e Camera rilevano “l'opportunità di operare un coordinamento dell'articolo 6 in esame con il quadro normativo aggiornato a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, quale normativa di settore di riferimento e in vista del superamento del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. A tale riguardo, si segnala come la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo troverebbe più opportuna collocazione nell'ambito della disciplina di settore medesima, non risultando, nel testo attuale, formulato quale novella della normativa in materia di SOA”.