Via libera definitivo dall'Aula della Camera alla Legge europea 2015-2016, che sarà a breve pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
Il testo non ha subito modifiche rispetto a quello approvato dal Senato lo scorso 10 maggio.
SOA. Viene eliminato l’obbligo per le Società Organismi di Attestazione (SOA) che accertano i requisiti degli appaltatori di lavori pubblici di avere la sede legale in Italia, mantenendo per esse il solo obbligo di avere una sede nel territorio della Repubblica.
La disposizione punta a superare la procedura di infrazione n. 2013/4212, avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per aver imposto alle SOA l'obbligo di avere la propria sede legale nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 64, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010. Sulla questione si è pronunciata la Corte di giustizia dell’Unione europea.
DIRITTI DEI LAVORATORI A SEGUITO DI SUBENTRO DI UN NUOVO APPALTATORE. La nuova legge europea introduce anche disposizioni in materia di diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore. In particolare, all’articolo 29 del decreto legislativo n. 276/2003 (attuativo della Legge Biagi), il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda».
L'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 stabiliva che l'acquisizione, a seguito di subentro di un nuovo appaltatore ed in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, del personale già impiegato nell'appalto non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda. Questa norma è stata interpretata dalla giurisprudenza, anche della Corte di cassazione, nel senso che essa non esclude che, qualora ricorrano i presupposti, il subentro di un nuovo appaltatore costituisca un trasferimento d'azienda o di parte d'azienda. Tuttavia, secondo la Commissione europea - Caso EU Pilot 7622/15/EMPL – tale ordine di considerazioni è insufficiente e l'interpretazione della disposizione esclude la configurazione del subentro nell'appalto come trasferimento d'azienda o di parte d'azienda in tutti i casi in cui il medesimo subentro non sia accompagnato (oltre che dal passaggio del personale) da un trasferimento di beni di "non trascurabile entità". Pertanto, secondo la Commissione Ue, la norma viola la direttiva 2001/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.
STOCCAGGIO GEOLOGICO DEL BIOSSIDO DI CARBONIO. L'articolo 32 modifica in più punti la disciplina nazionale di attuazione della direttiva 2009/31/UE, in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, con riferimento alle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio, al riesame e all'aggiornamento dell'autorizzazione e alle attività sottoposte a vigilanza e controllo.
Sono introdotte due modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo n. 162 del 2011, che detta le condizioni per il rilascio e il trasferimento delle autorizzazioni allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio (CO2). La prima modifica prevede una ulteriore condizione in merito al rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio: in caso di più siti di stoccaggio nella stessa unità idraulica, le potenziali interazioni di pressione siano tali che tutti i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni del medesimo decreto legislativo n. 162 del 2011.
La seconda modifica prevede che per ciascuna unità idraulica può essere rilasciata un’unica autorizzazione.
Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la regione territorialmente interessata, anche su parere del Comitato, riesamina ed eventualmente aggiorna l’autorizzazione allo stoccaggio nei seguenti casi:
a) qualora risulti necessario in base ai più recenti risultati scientifici e progressi tecnologici;
b) cinque anni dopo il rilascio dell’autorizzazione e, in seguito, ogni dieci anni.
Le ispezioni periodiche in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio riguardano le strutture di iniezione e monitoraggio e tutta la serie di effetti significativi del complesso di stoccaggio sull’ambiente e sulla salute umana.
TERZO PACCHETTO ENERGIA. L'articolo 33 reca disposizioni in materia di energia al fine di adattare la normativa nazionale vigente sul «terzo pacchetto energia» (decreto legislativo n. 93 del 2011). Modificando l’articolo 37 del D.Lgs. n. 93/2011, si interviene sulla delimitazione di competenze tra l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) e il Ministero dello sviluppo economico nella definizione delle condizioni di accesso alle infrastrutture transfrontaliere.
Viene inoltre affrontata la questione dell’affidamento della gestione delle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati membri, allo scopo di prevenire l'effetto - su società diverse da Terna - di scoraggiamento allo sviluppo di interconnettori, mediante una modifica all’articolo 39 del decreto legislativo n. 93 del 2011. La possibilità - per i soggetti che realizzano linee di interconnessione con altri Stati membri - è subordinata alla loro certificazione quali gestori della linea stessa. Vi provvede l'Autorità di settore, secondo le procedure vigenti (alle quali è stato aggiunto un riferimento a quelle per il caso in cui il richiedente sia controllato da soggetti di un paese terzo), in rapporto di notifica e di informazione con la Commissione dell'Unione europea. Ciò avverrebbe limitatamente al periodo di durata dell’esenzione dall’obbligo di accesso a terzi.
È stata aggiunta una clausola di salvaguardia dell'obbligo per tali imprese di rispettare tutte le condizioni affinché il gestore del sistema elettrico di trasmissione nazionale possa effettuare la gestione in sicurezza di tutte le porzioni della rete elettrica di trasmissione nazionale (che è di sua competenza, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79). Lo stesso obbligo vale nei confronti del gestore del sistema elettrico nazionale dello Stato membro confinante interessato dalla interconnessione.
Con una novella dell’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 93 del 2011, vengono tipizzate le ulteriori violazioni assistite da sanzione per sanare la lacuna che avrebbe potuto dare luogo a violazione dell'articolo 22, par. 1 del regolamento (CE) n. 714/2009, secondo cui "(...) gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano ogni provvedimento necessario per assicurare l’applicazione delle sanzioni stesse. (...)".
Si interviene inoltre a sanare una sovrapposizione tra due istituti diversi, quello della "vulnerabilità" del cliente (di cui all’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 164 del 2000, già modificato dall’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 93 del 2011) e quella di cliente protetto nel settore del gas, di cui all'articolo 2 del Regolamento n. 994/2010. Alla luce della richiesta europea, la nuova norma sostituisce all'articolo 22, comma 2 l'attributo "vulnerabili" con "protetti" e introduce una definizione di clienti vulnerabili ai sensi della direttiva 2009/73/CE: si tratta dei clienti domestici di cui all’articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come identificati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007. Per essi vige l’obbligo di assicurare, col più alto livello di sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche in zone isolate, in momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema del gas naturale.
DDL CONCORRENZA. Va ricordato che l'articolo 33 del disegno di legge “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, in corso di esame al Senato, demanda ad un decreto del MiSE, sentita l’AEEGSI, da adottarsi entro 180 giorni, la revisione della disciplina del bonus elettrico e del bonus gas per i clienti economicamente svantaggiati e per quelli che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita. Tale decreto disciplinerà le modalità di erogazione dei benefici economici individuali - anche alternative rispetto alla compensazione della spesa - individuando una corresponsione congiunta delle misure di sostegno alla spesa per energia elettrica e gas; esso rimodulerà l’entità degli stessi benefici, tenendo conto dell’ISEE.