“Si precisa che la previsione del Manuale sull’attività di qualificazione, in base alla quale si ritiene sufficiente che il riscontro di veridicità provenga da almeno uno dei due soggetti che devono sottoscrivere il CEL (committente e direttore dei lavori), non può essere invocata in assenza del presupposto necessario per applicarla, ovvero che le SOA dimostrino di aver acquisito i restanti richiesti riscontri e la loro esaustività e congruenza sia idonea a comprovare la veridicità e sostanza di quanto esibito”.
Così l'Anac nel Comunicato del Presidente del 24 maggio 2023 (in allegato). L’Autorità, nell’esercizio dell’attività di vigilanza sui contratti pubblici, in particolare in occasione delle visite ispettive condotte presso la sede di alcuni organismi di attestazione, ha riscontrato la necessità di fornire chiarimenti a tutte le SOA autorizzate in relazione alle verifiche da compiere sulla documentazione presentata dalle imprese ai fini della qualificazione a corredo dei certificati di esecuzione lavori (CEL) privati.
Per quanto attiene all’assenza, nella documentazione a corredo di alcuni lavori privati, degli atti autorizzativi, i rappresentanti delle SOA hanno specificato di aver ritenuto che le verifiche da svolgere su CEL relativi a lavori eseguiti prima dell’entrata in vigore del d.P.R. n. 207/2010, fossero quelle indicate dall’art. 25 del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, il quale non prevedeva l’obbligo da parte dell’impresa di esibire tali atti di autorizzazione.
L’Autorità ritiene che “una tale impostazione non possa essere condivisa, in quanto ciò che rileva, ai fini del procedimento istruttorio di competenza delle SOA, non è la norma vigente all’epoca della realizzazione dei lavori, bensì quella vigente all’atto delle verifiche sulla documentazione esibita dall’impresa.
Al riguardo, quindi, si evidenzia che le previsioni di cui all’art. 86, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 (art. 24, comma 5, all. II.12) e le indicazioni contenute nel Manuale sull’attività di qualificazione si applicano anche ai CEL privati rilasciati e già valutati in vigenza del d.P.R. n. 34/2000”.
Inoltre, l'Anac chiarisce che “qualsivoglia documento esibito in copia autentica non necessita di essere verificato presso il soggetto emittente o tenuto alla conservazione dell’originale solo laddove si possa evincere, con assoluta certezza, che tale atto sia la copia del documento originale a suo tempo esibito al pubblico ufficiale (funzionario comunale o notaio)”.
In sostanza “deve essere chiaro che colui che ha attestato la copia autentica lo ha fatto dopo aver accertato che l’originale esibito fosse l’atto effettivamente rilasciato/emesso dal soggetto emittente ovvero la documentazione conservata agli atti dei soggetti depositari”.
Da ultimo, sempre in considerazione delle criticità emerse durante le visite ispettive, l'Autorità ravvisa “la necessità di ribadire alle SOA che le stesse, nello svolgere i riscontri di veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentate dall’impresa, sono tenute a prestare la massima attenzione nell’inserimento del corretto indirizzo di posta elettronica certificata dei destinatari, al fine di assicurare che le richieste pervengano direttamente e tempestivamente ai soggetti interessati, a garanzia dell’effettività delle dovute verifiche”.