Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del nuovo Codice degli appalti (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), costituiscono irregolarità sanabili a seguito del c.d. soccorso istruttorio, e non determinano quindi l’esclusione del concorrente dalla gara, l’omessa allegazione di copia del documento d’identità all’autocertificazione e la mancata apposizione della data al curriculum professionale versato nella documentazione allegata alla domanda di partecipazione.
Lo ha precisato il Tar Molise nella sentenza n. 444/2016 pubblicata il 28 ottobre.
L’art. 83, comma nono, del Codice degli appalti (D.Lgs. n. 50/2016) prevede che costituiscano irregolarità essenziali non sanabili in sede di soccorso istruttorio “le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”. A tenore della stessa normativa, “le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica”. Pertanto, osserva il Tar Molise, “si può ritenere ininfluenti, ai fine della legittimità della procedura, la mancata allegazione di copia del documento d’identità e la mancata datazione del curriculum professionale.”