Fisco

Società cambiata solo nella forma: niente forfetario per l’ingegnere

Agenzia delle Entrate: il regime non può essere applicato dalle persone fisiche la cui attività, nei due precedenti periodi d’imposta, sia esercitata prevalentemente nei confronti dello stesso datore di lavoro

lunedì 20 aprile 2020 - Redazione Build News

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Che si chiami Alfa o Beta, che sia spa o srl, il datore di lavoro è sempre lo stesso. Pertanto, l’ingegnere che, negli anni d’imposta 2018 e 2019, ha conseguito il suo fatturato principalmente dalla società nata dalla scissione parziale della compagine di cui era stato dipendente, non può applicare il regime forfetario nel 2020.

L’Agenzia delle entrate, esaminato il caso prospettato dal professionista, con la risposta n. 108/2020 ritiene sussistente la causa ostativa all’accesso al regime agevolato prevista dalla lettera d-bis) del comma 57, articolo 1, della legge n. 190/2014. La norma, modificata dalla legge di bilancio per il 2019, in particolare, stabilisce che non possono applicare il regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.

Come anticipato, l’istante è un ingegnere che ha lavorato dal 2017 al 2019, prima come dipendente poi (da settembre 2017) in veste di autonomo, per una società che, fino al 2018, è stata interessata da una serie di operazioni straordinarie che hanno portato alla trasformazione della spa in srl e alla successiva scissione della stessa in altre due compagini con la stessa forma societaria. Ma, nonostante la metamorfosi, fino al 2018, il professionista ha prestato la sua opera nei confronti della medesima società.

Tanto premesso, l’Agenzia rileva che, quindi, il datore di lavoro non può ritenersi cambiato. Di conseguenza, l’istante non potrà fruire del regime forfetario per l’anno d’imposta 2020, in quanto il suo fatturato risulta conseguito nei confronti del medesimo datore di lavoro, con il quale erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta. A tal proposito, richiamando la circolare n. 9/2019, fa osservare che il periodo biennale di sorveglianza è un paletto rispondente all’esigenza di mettere un argine alle artificiose trasformazioni del lavoro dipendente in lavoro autonomo.

Infine, aggiunge l’Agenzia, dal 2021, essendo trascorsi i due periodi d’imposta di sorveglianza, il contribuente potrà applicare il regime forfetario. (fonte: Fisco Oggi)

In allegato la risposta n. 108/2020

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