È in contrasto con le norme dell'Unione europea in materia di libera prestazione di servizi l'imposizione alle società di ingegneria della sede legale in uno Stato membro.
Lo ha affermato la Corte di giustizia europea nella sentenza del 29 luglio 2019, causa C-209/18.
In questa sentenza la Corte Ue ha concluso che “la Repubblica d’Austria, mantenendo i requisiti in materia di ubicazione della sede per le società di ingegneri civili e di consulenti in materia di brevetti, i requisiti in materia di statuto giuridico e di detenzione del capitale per le società di ingegneri civili, di consulenti in materia di brevetti e di veterinari nonché la restrizione di attività multidisciplinari per le società di ingegneri civili e di consulenti in materia di brevetti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 14, punto 1, dell’articolo 15, paragrafo 1, paragrafo 2, lettere b) e c), e paragrafo 3, e dell’articolo 25 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno”.
È stata la Commissione europea a chiedere alla Corte di constatare che, mantenendo i requisiti in materia di sede legale per le società di ingegneri civili e di consulenti in materia di brevetti, i requisiti in materia di statuto giuridico e di detenzione del capitale per le società di ingegneri civili, di consulenti in materia di brevetti e di veterinari nonché la restrizione di attività multidisciplinari per le società di ingegneri civili e di consulenti in materia di brevetti, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 14, punto 1, dell’articolo 15, paragrafi 1, 2, lettere b) e c), e paragrafo 3, e dell’articolo 25 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36), nonché degli articoli 49 e 56 TFUE.
In allegato la sentenza