Con la nota prot. n. 415099 del 23 dicembre 2016 (IN ALLEGATO), il Ministero dello Sviluppo economico ha precisato che i professionisti che appartengono a Ordini o Albi professionali, per poter svolgere in forma societaria la professione, non possono adottare il tipo societario ordinario ma sono tenuti a fare ricorso alla Stp (società tra professionisti).
Secondo il Mise “la disciplina inerente le società tra professionisti costituisce, allo stato attuale, l’unico contesto nel cui ambito è possibile <<l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile>>.”
Ciò “ove lo svolgimento dell’attività professionale “protetta” (o di più attività professionali “protette”) costituisca l’oggetto esclusivo della società stessa: solo tale cornice normativa fornisce, infatti, puntuali parametri volti ad equilibrare e contemperare i contrastanti interessi (l’interesse all’efficienza e allo sviluppo della concorrenza, da una parte; l’interesse a tutelare l’affidamento del cliente nel momento in cui riceve servizi connotati da particolare delicatezza e “sensibilità” dall’altra) che nella fattispecie si confrontano.”
Questi parametri “verrebbero completamente a mancare ove si ammettesse la possibilità di svolgere le medesime attività “protette” nella forma di “generiche” società commerciali.” Questi strumenti, tuttavia, “ben potranno essere utilizzati al fine di costituire società “di mezzi”, oppure società in cui l’aspetto organizzativo e capitalistico risulti del tutto prevalente rispetto allo svolgimento (pur presente) di attività professionali “protette””.