Una società tra professionisti intende sottoscrivere con alcuni soci, in possesso di partita Iva personale, un contratto di prestazione d’opera. Il compenso sarà costituito da un importo annuale, presumibilmente ripartito in dodici mensilità, diversificato in funzione delle ore lavorate, indipendente dal risultato economico della Stp e dalla partecipazione posseduta nel suo capitale. La società chiede il trattamento da riservare, ai fini Irpef e Ires, ai corrispettivi riconosciuti ai soci.
Con la Risposta n. 128/2018, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, poiché secondo l’articolo 2464, comma 3, cc, “Se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in denaro” e tenuto conto che lo statuto della Stp non prevede la possibilità di conferimenti in natura, le prestazioni d’opera dei soci professionisti vanno qualificate come attività lavorativa svolta in favore della società. Pertanto, i relativi compensi sono redditi di lavoro autonomo (articolo 53 del Tuir), sui quali la società dovrà operare la ritenuta d’acconto.
Dal momento, poi, che il reddito prodotto dalla Stp si qualifica come reddito d’impresa, ad essa compete la deducibilità dei compensi corrisposti ai soci per le prestazioni d’opera. Laddove la società non presenti i requisiti della micro-impresa, troverà applicazione la derivazione rafforzata, con deducibilità dei compensi ai sensi dell’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir; in caso contrario, i compensi corrisposti ai soci rileveranno in bilancio in base alla corretta imputazione temporale.
In allegato la Risposta n. 128/2018 delle Entrate