Fisco

Soggetti aggregatori, dall'ANAC la lista degli iscritti nell'elenco e degli esclusi

Tra gli esclusi dall'elenco dei soggetti aggregatori, Invitalia e la società consortile Asmel

giovedì 23 luglio 2015 - Redazione Build News

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Nella seduta di ieri 22 luglio, il consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha deliberato la pubblicazione del provvedimento ricognitivo finale contenente l’elenco dei Soggetti aggregatori ex art. 9 del decreto legge n. 66/14, convertito nella legge n. 89/2014.

Il Consiglio Anac ha preso atto dell'elenco dei soggetti aggregatori risultante in esito alla definizione della procedura prevista dagli artt. 3 e 4 del Dpcm 11 novembre 2014, e ai pareri favorevoli espressi dalla Conferenza Unificata nelle sedute del 18 giugno e 16 luglio 2015. 

I SOGGETTI INCLUSI NELL'ELENCO. Pertanto, l'Autorità ha deliberato di iscrivere nell’elenco dei Soggetti aggregatori (di cui all’art. 9 del d.l. 66/14) i seguenti soggetti:

- Consip SpA ;

- per la Regione Abruzzo: Stazione Unica Appaltante Abruzzo;

- per la Regione Basilicata: Stazione Unica Appaltante Basilicata;

- per la Regione Calabria: Stazione Unica Appaltante Calabria;

- per la Regione Campania: So.Re.Sa. S.p.a.;

- per la Regione Emilia Romagna: Agenzia Regionale Intercent-ER;

- per la Regione Friuli Venezia Giulia: Servizio centrale unica di committenza - Dir. centrale funzione pubblica;

- per la Regione Lazio: Direzione Centrale acquisti della Regione Lazio;

- per la Regione Liguria: Stazione Unica Appaltante Liguria;

- per la Regione Lombardia: ARCA S.p.a.;

- per la Regione Marche: Stazione Unica Appaltante Marche;

- per la Regione Molise: Servizio regionale Centrale Unica di Committenza del Molise;

- per la Regione Piemonte: SCR – Società di Committenza Regione Piemonte S.p.a.;

- per la Regione Puglia: InnovaPuglia S.p.a.;

- per la Regione Sardegna: Servizio provveditorato - Dir. Gen. enti locali e finanze;

- per la Regione Sicilia: Centrale Unica di Committenza regionale;

- per la Regione Toscana: Regione Toscana - Dir. Gen. Organizzazione - Settore Contratti;

- per la Regione Umbria: CRAS – Centrale Regionale per gli Acqusiti in Sanità;

- per la Regione Valle d’Aosta: IN.VA. S.p.a.;

- per la Regione Veneto: CRAV – Centrale Regionale Acquisti per la Regione Veneto;

- per la Provincia Autonoma di Bolzano: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

- per la Provincia Autonoma di Trento: Agenzia provinciale per gli appalti e contratti;

- Città metropolitana di Bari;

- Città metropolitana di Bologna;

- Città metropolitana di Catania;

- Città metropolitana di Firenze;

- Città metropolitana di Genova;

- Città metropolitana di Milano,

- Città metropolitana di Napoli;

- Città metropolitana di Roma capitale;

- Città metropolitana di Torino;

- Provincia di Perugia;

- Provincia di Vicenza;

- Consorzio CEV, a condizione che venga effettuata la modifica statutaria volta ad eliminare la possibilità, anche solo in linea teorica, della partecipazione di privati nella compagine sociale e di qualsiasi vocazione commerciale dello stesso.

I SOGGETTI ESCLUSI. Sono escluse dall’elenco le richieste di iscrizione presentate dai seguenti soggetti per carenza dei requisiti oggettivi di cui all’art. 2, co. 2 del Dpcm, e presentazione di allegato difforme dal formato excel di cui ai punti 4 e 5 della Determinazione n. 2 dell’11 febbraio 2015:

- Provincia di Monza e Brianza,

- Piano di zona per la dignità e la cittadinanza sociale Ambito sociale Se ex S10 “Alto Tele/Sanagro”.

Sono escluse dall’elenco le richieste di iscrizione presentate dai seguenti soggetti per carenza dei requisiti oggettivi di cui all’art. 2, co. 2 del Dpcm:

- Comune di Trivero,

- Comune di Corinaldo (Misa-Nevola),

- Comunità montana dei Castelli romani e prenestini Rocca Priora,

- Unione di Comuni Alta Gallura,

- Unione di comuni di Savena Idice.

Infine, sono escluse dall’elenco anche le richieste di iscrizione presentate dai seguenti soggetti:

- Asmel consortile a rl, per carenza di requisiti soggettivi ex art. 2 co. 1 lett b) Dpcm 11 novembre 2014, come da Deliberazione Anac n. 32 del 30 aprile 2015, in particolare per la non rispondenza ai modelli organizzativi di cui all’art. 33 comma 3-bis del d.lgs 163/2006,

- Invitalia SpA, per carenza di requisiti soggettivi ex art. 2 co. 1 lett b) Dpcm 11 novembre 2014,

- Dott.ssa Ambra Forte, per carenza di requisiti soggettivi ex art. 2 co. 1 lett b) Dpcm 11 novembre 2014.

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