Con decisione del Consiglio del 7 ottobre scorso, l'Autorità nazionale anticorruzione ha disposto la sospensione del Consorzio CEV dall'elenco dei soggetti aggregatori di cui alla delibera Anac n. 58 del 22 luglio 2015 “con effetto immediato e fino a conclusione della procedura di verifica dei presupposti dell'iscrizione dello stesso nell'elenco”.
Il Consorzio Energia Veneto era stato ammesso con riserva nell'elenco di cui alla delibera n. 58/2015 a condizione che “venisse effettuata la modifica statutaria volta ad eliminare la possibilità, anche solo in linea teorica, della partecipazione di privati nella compagine sociale e di qualsiasi vocazione commerciale dello stesso”.
Dalle risultanze degli accertamenti avviati d’ufficio, è emerso il possibile ruolo svolto da alcune società private di cui il CEV detiene quote di partecipazione nelle gare a favore dei suoi soci. La modifica dello Statuto “non appare sufficiente ad escludere la vocazione commerciale ed a garantire l’indipendenza del Consorzio”.
ACCERTAMENTI DELLE FIAMME GIALLE. Dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza è inoltre emersa “la sussistenza di relazioni di tipo soggettivo tra gli organi amministrativi del CEV e quelli di società a prevalente capitale privato di cui il CEV detiene quote di partecipazione”.
Risultano presenti “partecipazioni in società private che operano in settori merceologici che potrebbero essere oggetto di procedure di gare da parte del CEV”.
Pertanto, considerato “quanto deciso dal Consiglio dell’ANAC nella seduta del 7 ottobre 2015, in merito alla presenza di elementi che mettono in discussione il requisito di indipendenza e l’assenza di conflitto di interesse anche potenziale dello stesso Consorzio”, il presidente dell'Autorità anticorruzione Raffaele Cantone ha disposto la “sospensione, con effetto immediato, del Consorzio CEV dall’iscrizione nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui alla Delibera ANAC n. 58 fino a conclusione della procedura di verifica dei presupposti per l’adozione di una possibile azione in via di autotutela per la rivalutazione dell’iscrizione del Consorzio nel suddetto elenco”.