Con la sentenza n. 5973/2016 pubblicata il 27 dicembre, la terza sezione del Tar Campania rammenta che, come chiarito dalla giurisprudenza, “i soppalchi sono sottratti al regime del permesso di costruire, in quanto qualificabili come interventi di restauro o risanamento conservativo, solo ove siano di modeste dimensioni e non siano idonei a creare un ambiente abitativo (ad esempio, deposito, ripostiglio).
Al contrario, la realizzazione di un soppalco rientra nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, qualora lo stesso determini una modifica della superficie utile dell'appartamento, con conseguente aggravio del carico urbanistico”, come nel caso in cui si realizzino ulteriori vani abitativi.
Nel caso esaminato dal Tar Campania, l’ampliamento del soppalco per scopi residenziali oltre i limiti massimi di superficie, consentiti dal regolamento urbanistico comunale, ha comportato la realizzazione di un manufatto che, secondo la disciplina urbanistica comunale, non sarebbe stato in alcun modo assentibile né con DIA né con permesso di costruire. Di conseguenza, l’abuso non può che essere sanzionato con la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi.