Sentenze

Soppalco: DIA o permesso di costruire? Dipende (anche) dalle dimensioni

Tar Campania: necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell’immobile, con incremento delle superfici e un ulteriore possibile carico urbanistico

lunedì 20 aprile 2015 - Redazione Build News

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Nel caso esaminato dal Tar Campania nella sentenza n. 2197 depositata il 17 aprile 2015, i ricorrenti hanno asserito che la contestata attività edilizia – realizzazione di un soppalco nel loro appartamento - rientrerebbe nel genus dell’attività ”libera”, soggetta al regime della mera D.I.A. e non subordinata al rilascio di alcun titolo edilizio abilitante.

Secondo i ricorrenti, il Comune avrebbe erroneamente qualificato l’attività da loro svolta quale opera di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 33 del D.P.R: 380/2001, in assenza di permesso di costruire, sanzionata con la demolizione e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, all’uopo richiamando quella giurisprudenza per la quale la realizzazione di un soppalco di modeste dimensioni ad uso deposito non sarebbe riconducibile alla categoria della ristrutturazione edilizia e, quindi, non necessiterebbe di permesso di costruire, ma di semplice D.I.A.

In primo luogo, il Tar Napoli osserva che, nella fattispecie, la sanzione della demolizione è stata disposta non solo per la mera difformità delle opere realizzate rispetto a quelle denunciate, ma in quanto, risultando l’area soppalcata con putrelles di ferro “maggiore di mq. 40 circa rispetto al progetto allegato alla menzionata comunicazione che è di mq. 62,00” e l’altezza del pavimento dell’unità immobiliare all’intradosso del soppalco “di mt. 2,40 circa e dal calpestio del soppalco di mt. 2,00 circa”, il soppalco realizzato è senz’altro riconducibile ad un’opera di ristrutturazione edilizia che, ai sensi dell’art. 33 del T.U. edilizia non era più realizzabile previa presentazione di una D.I.A., ma per la quale necessitava il rilascio di un permesso di costruire, la cui mancanza è sanzionata con la demolizione.

VALUTAZIONE CASO PER CASO. In secondo luogo, i giudici partenopei rilevano che “il soppalco non si configura quale autonoma categoria edilizia per modo che, quanto alla individuazione del regime edilizio-urbanistico ad esso riferibile, non ci si può che rifare al principio generale per il quale il rilascio del permesso di costruire è necessario in presenza di ogni trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

In tale situazione la individuazione del titolo autorizzativo necessario per la realizzazione di un soppalco, ossia di quella superficie praticabile aggiuntiva (rispetto ai piani dell’edificio) ottenuta attraverso l’interposizione di uno o più solai orizzontali in uno spazio chiuso, è questione che non può risolversi una tantum ed in astratto, ma va concretamente valutata, caso per caso”.  

Il Tar Napoli ricorda che “la dottrina e la giurisprudenza sono da tempo concordi nel ritenere che per la costruzione di aree soppalcate occorre sostanzialmente o il permesso di costruire o in alternativa la DIA onerosa, rilevandosi, in ordine al titolo abilitativo richiesto per la realizzazione di soppalchi interni alle abitazioni che: << occorre distinguere i casi nei quali, in relazione alla tipologia ed alla dimensione dell’intervento, può essere sufficiente una denuncia di inizio di attività, dai casi nei quali occorre una vera e propria concessione edilizia, oggi permesso di costruire; deve infatti ritenersi sufficiente una d.i.a. nel caso in cui il soppalco sia di modeste dimensioni al servizio della preesistente unità immobiliare, mentre, viceversa, deve ritenersi necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell’immobile preesistente, ai sensi dell’art. 3 comma 1 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comportando un incremento delle superfici dell’immobile e quindi anche un ulteriore possibile carico urbanistico >> (T.A.R. Campania, sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 15871 e 27 giugno 2005, n. 8681)”.

Come anche più di recente statuito dal giudice di appello (cfr. Cons. St., sez. IV, 3/9/2014, n. 4468), “un soppalco realizzato, avente superficie di 20 mq. e posto a mt. 1,98 dal soffitto, amplia in maniera significativa la superficie calpestabile dell'immobile destinato ad attività commerciale e, creando un'ulteriore superficie calpestabile ed autonomi spazi, rientra nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 10 comma 1 lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, dal momento che determina una modifica della superficie utile dell'appartamento con conseguente aggravio del carico urbanistico e, pertanto, necessita del permesso di costruire”.

Pertanto, argomentano i giudici partenopei, “applicando alla fattispecie in esame gli indicati principi si deve quindi osservare che il soppalco realizzato dai ricorrenti sia per le dimensioni che per la tipologia, non poteva essere realizzato in assenza di permesso di costruire”.

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