L'articolo 28 del decreto-legge Sostegni ter (decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4), evidenzia una nota di lettura del servizio del bilancio del Senato, “interviene inibendo ai cessionari dei crediti di cui agli articoli 121 e 122 del D.L. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), di cedere a loro volta i medesimi crediti, ponendo in essere pertanto una catena di cessioni che – come riscontrato ad esito dell’esperienza operativa maturata dall’Amministrazione finanziaria – mira a dissimulare l’origine effettiva dei crediti, invero inesistenti, con l’intento di giungere alla monetizzazione degli stessi ed alla successiva distrazione della provvista finanziaria ottenuta.
Pertanto, la norma consente esclusivamente:
1. in caso di opzione per lo sconto in fattura (ex articolo 121, comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio), la facoltà di cedere il credito da parte del soggetto che ha effettuato gli interventi di cui al successivo comma 2, con divieto di successive cessioni da parte dell’avente causa.
2. in caso di cessione del credito (ex articolo 121, comma 1, lettera b) del Decreto Rilancio, nonché ai sensi del comma 1 del successivo articolo 122), la facoltà di cedere il credito da parte del beneficiario originario, con divieto di successive cessioni da parte dell’avente causa.
Si prevede, infine, una norma transitoria che disciplina la sorte dei crediti oggetto delle opzioni in esame prima del 7 febbraio 2022: per detti crediti, è consentita la facoltà di cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, esclusivamente una volta, ferme restando le ulteriori condizioni di validità della cessione, così come previste dalla normativa.
La disposizione sancisce infine la nullità dei contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non reca maggiori oneri per la finanza pubblica”.
Secondo i tecnici del Senato, la disposizione in commento “potrebbe costituire una misura efficace per il contrasto alle frodi nel settore. Tuttavia, la restrizione introdotta appare altresì suscettibile di ridurre in modo significativo - per la sua portata rispetto alla disciplina previgente - le concrete possibilità di accesso al finanziamento degli interventi agevolati, attraverso lo strumento delle cessioni del credito; la qual cosa potrebbe dar luogo a ricadute in ordine all'entità degli investimenti futuri nel settore”.
I tecnici del Senato ricordano che “nella stima degli effetti finanziari associati alle detrazioni fiscali operanti in materia (ad es. il c.d. Superbonus 110%) sono stati sempre contabilizzati nei saldi di finanza pubblica le maggiori entrate a titolo di IVA, IRPEF/IRES ed IRAP che sono state ipotizzate come ascrivibili all'effetto correlato alla spesa indotta (ossia i maggiori investimenti nel settore). Tali effetti positivi stimati potrebbero risentire della forte riduzione introdotta con il provvedimento in commento circa le possibilità di cessione dei crediti di imposta, per cui appare opportuno acquisire la valutazione sul punto”.
Pertanto, “si suggerisce un approfondimento in ordine al profilo evidenziato al fine di poter riscontrare l'affermazione che si legge in RT per cui le disposizioni in commento non recano maggiori oneri per la finanza pubblica”.