Superbonus ancora punitivo: sono state confermate le sproporzionate sanzioni a carico del professionista asseveratore, oltre alla modifica delle polizze di assicurazione e al meccanismo di cessione del credito per massimo di tre volte e con le due cessioni successive alla prima soltanto a favore di banche e intermediari finanziari (LEGGI TUTTO). Il 24 marzo 2022 è stato infatti convertito in legge il DL del 27/01/2022 n. 4 (Sostegni Ter) in cui è confluito anche il DL del 25/02/2022 n. 13 (Antifrodi 2).
Dura in proposito la reazione di Inarsind Toscana, l’associazione di rappresentanza di ingegneri e architetti liberi professionisti, che interviene sul delicato tema con le parole del neoeletto presidente, l’ingegnere aretino Nicola Violetti:
Nonostante le numerose segnalazioni provenienti dalle principali associazioni a sostegno delle libere professioni, Inarsind in primis – spiega - si rileva è che tutte le volte che le istituzioni demandano ad un professionista il rilascio attestazioni nell’esercizio di una professione o di un altro servizio di pubblica necessità, viene predisposto un regime sanzionatorio apposito e significativamente punitivo, come già successo per la normativa sull’Attestato di prestazione energetica”. “Il metodo usato, quello di sanzionare separatamente e in misura spropositata - secondo Violetti - finisce per limitare la stessa libertà di giudizio dei professionisti.
Come è stato più volte sottolineato la normativa relativa al Superbonus nel corso del tempo ha subito numerose modifiche: da maggio 2020 ad oggi quattordici significative variazioni, operate attraverso Decreti legge, Leggi di conversione e Leggi di bilancio.
Dal punto di vista fiscale l’Agenzia delle Entrate si è espressa con una copiosa quantità di documenti tra provvedimenti, risoluzioni, interpelli e dal punto di vista tecnico l’Enea (ente preposto ai controlli ai sensi dell’art. 11 del decreto del 06/08/2020) ha anche esso profuso molteplici chiarimenti e approfondimenti.
In un quadro così frammentato e confuso – insiste Violetti - soggetto a continue variazioni legislative, interpretazioni e aggiornamenti, a volte tra loro contrastanti, da parte dei soggetti demandati al controllo - Enea e Agenzia delle Entrate - la previsione di sanzioni così sproporzionate appare incomprensibile se non nell’ottica di una strategia vessatoria al fine di dissuadere dall’applicazione del Superbonus. Ecco quindi che il Superbonu - che all’inizio era apparso come un’opportunità, a cui i professionisti, benché sfiancati dalla pandemia, si sono avvicinati con entusiasmo - si è rivelato un percorso tortuoso, pieno di ostacoli e in salita.
Di fatto i tecnici si sono trovati, loro malgrado, stretti nella morsa di un contesto normativo incerto e opaco, di pretese di gratuità dell’intervento da parte del cliente e di rapporti distorti con i General Contractor, pur rimanendo in carico ai medesimi professionisti asseveratori la responsabilità dell’intera procedura per l’ottenimento del Superbonus.
Non mancano anche problemi in area banche:
Il professionista – approfondisce Violetti - è stato penalizzato anche nelle procedure degli istituti bancari e finanziari per la cessione del credito. Infatti il meccanismo maggiormente utilizzato dagli istituti bancari per la cessione del credito prevede l’erogazione del cosiddetto finanziamento bridge ai privati e ai condòmini solo successivamente al deposito di tutte le pratiche edilizie, del progetto esecutivo e di un ulteriore loro verifica interna e non prevede alcun anticipo per le prestazioni professionali necessarie per l’avvio dell’attività progettuale. Quindi tutti gli oneri per la redazione del progetto e la gestione di tutte le procedure propedeutiche all’ottenimento del Superbonus ricadono sui professionisti incaricati.
Attualmente alcuni professionisti segnalano anche l’impossibilità di cedere direttamente il credito derivante dallo sconto in fattura perché alcuni istituti finanziari e bancari non lo accettano.
Il 16 Marzo 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 14 febbraio 2022 sulla Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell'ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici, che modifica le procedure per la verifica di congruità dei costi, costringendo ad una ulteriore verifica dei lavori in fase di definizione.
Come più volte detto – conclude allora il presidente di Inarsind Toscana - gli architetti e ingegneri liberi professionisti non intendono sottrarsi alle responsabilità che da sempre in ambito lavorativo sono chiamati ad assumersi e neanche a trovare giustificazioni per il tecnico che attesti falsamente la congruità delle spese, ma reclamano un quadro normativo definito, ordinato e chiaro con un orizzonte temporale adeguato ed anche un minimo di considerazione nei confronti di chi agisce con professionalità e correttezza e concorre alla crescita economica del Paese. Auspichiamo che i liberi professionisti abbiano la possibilità di diventare interlocutori qualificati, chiamati a portare il proprio contributo non solo nelle fasi attuative ma anche in quelle programmatiche.